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Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)

Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29 luglio 2009

CAPO III
- Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)
Art. 35
- Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:
a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all’articolo 24 del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 );
b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.
Art. 36
- Punto unico di accesso
1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.
1 bis. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall’Sito esternoarticolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ). (24)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 77.

2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
4. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 37
- Svolgimento del procedimento in via telematica
1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.
2. SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell’intero procedimento.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.
4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell’ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r 1/2004 , sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.
5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.
Art. 38
- Assistenza agli utenti dei SUAP
1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell’articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.
2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l’associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.
Art. 39
- Sistema toscano dei servizi per le imprese
1. Nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004 , è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.
2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:
a) la rete regionale dei SUAP, di cui all’articolo 40;
b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all’articolo 41;
c) la banca dati regionale SUAP, di cui all’articolo 42;
d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all’articolo 43;
e) l’attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all’articolo 44.
Art. 40
- Rete regionale dei SUAP
1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal Sito esternod.lgs. 82/2005 e dalla l.r. 1/2004 .
2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all’articolo 37, comma 4.
Art. 41
- Sito istituzionale regionale per le imprese
1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005 , contiene:
a) la banca dati regionale di cui all’articolo 42;
b) le banche dati dei SUAP della Toscana;
c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all’articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese); (130)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 54.

d) l’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);
e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;
f) le informazioni relative alle attività formative.
Art. 42
- Banca dati regionale SUAP
1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.
2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.
3. II SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.
4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l’individuazione dei soggetti interessati.
6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.
7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4.
Art. 43
- Siti istituzionali dei SUAP
1. Alla banca dati regionale di cui all’articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005 , attraverso i siti istituzionali dei SUAP.
2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:
a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell’insediamento e dell’esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
b) assicurano l’informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;
c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;
d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.
Art. 44
- Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP
1. La Regione realizza un’attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.
Art. 45
- Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (131)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 55.

, per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l’elenco della documentazione e degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale.
2. A lavori ultimati l’imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014 (131)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 55.

, le certificazioni di conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 42.
Art. 46
- Condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali
1. Costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 45.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25 , art. 6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 52.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 77.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 96.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 98.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 99.

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Note soppresse.

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Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 11.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 21.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 22.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 9.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 39.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 41, ed ora così sostituito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 9.

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Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 5.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 6.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 7.

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Comma aggiunto conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 8.

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Capo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 9.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 10.

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Lettera così sostituita conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 11.

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Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 17 , art. 1.

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 ), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.