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Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009





PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;


considerato quanto segue:


1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


2. Nell’ambito del progetto di riorganizzazione del sistema degli enti e delle agenzie regionali risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di ottimizzarne l’organizzazione ed il funzionamento e al tempo stesso garantire un più elevato livello delle prestazioni dallo stesso erogate;


3. Gli obiettivi di cui al punto 2 vengono perseguiti attraverso:


a) una puntuale definizione delle attività del consorzio finalizzata a garantire maggiore chiarezza in ordine alle sue competenze;


b) la distinzione tra attività ordinarie ed attività straordinarie finalizzata a razionalizzare il sistema dei finanziamenti e la gestione del bilancio;


c) l’introduzione di uno strumento di programmazione che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individui le prestazioni che il consorzio è tenuto ad espletare nel corso dell’anno di riferimento e ne garantisca il pieno e corretto svolgimento;


4. Il LAMMA svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, che le finanziano. Nell'ambito di cui al punto 2 si ritiene opportuno che il LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati; (14)

Punto così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 1.



5. In merito alla composizione del consorzio, si prevede che allo stesso possano partecipare, oltre alla Regione ed al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), solo enti pubblici territoriali e di ricerca, con esclusione di soggetti privati; alla Regione è comunque riservata una partecipazione maggioritaria;


6. Abrogato;(15)

Punto abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 1.



7. Si è posta la necessità di prevedere una disposizione transitoria relativa al personale per consentire l’adeguamento dell’assetto organizzativo del consorzio alle novità introdotte con la presente legge e la conseguente messa a regime.


si approva la presente legge


Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina il consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa”, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, già istituito ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del Consorzio "Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa").
Art. 2
- Natura giuridica e finalità del consorzio
1. Il LAMMA è un ente dipendente della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.
2. Al consorzio possono partecipare, oltre alla Regione, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli enti pubblici territoriali, le Università (11)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 29.

e gli altri enti pubblici di ricerca operanti nei settori oggetto dell'attività del LAMMA.
3. Il consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attività indicate all’articolo 4, a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del consorzio medesimo.
3 bis. Il LAMMA può operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

di cui all'articolo 5. (16)

Comma aggiunto con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 2.

Art. 3
- Quote di partecipazione e fondo di dotazione
1. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati sono definite nella convenzione di cui all’articolo 6, comma 2. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione al consorzio non può essere inferiore al 51 per cento.
2. Il fondo di dotazione del consorzio è costituito dai conferimenti effettuati dai consorziati in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Salvo quanto previsto al comma 3, il fondo è incrementato in conseguenza dell’ingresso di un nuovo consorziato od eventualmente diminuito in conseguenza del recesso o dell’esclusione di un consorziato, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. Il nuovo consorziato può acquistare, con le modalità stabilite dallo statuto, le quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l’entità del fondo di dotazione.
Art. 4
1. Il consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:
a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione;
b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;
c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;
d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;
e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi;
f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera;
f bis) rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali anche con specifico riferimento alla dichiarazione di immunità dal pericolo valanghe. (35)

Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 3.

2. Le basi dati di cui al comma 1, sono integrate con il sistema informativo regionale e sono costituite e gestite dal consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"), ed ai sensi degli articoli 55 e 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, il consorzio può fornire prestazioni a favore di soggetti non consorziati nella misura di cui all'articolo 2, comma 3 bis, a condizione che sia garantito lo svolgimento delle attività previste nel piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

di cui all’articolo 5.
4. La Giunta regionale approva le tariffe delle prestazioni di cui al comma 3.
5. Il LAMMA può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico negli ambiti di cui al comma 1, finanziate a livello nazionale ed internazionale.
Art. 5
1. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano (40)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

triennale (36)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività del consorzio e sono distinte in:
a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), o le attività derivanti dalla partecipazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 5;
c) attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, di cui all’articolo 4, comma 3.
2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'articolo 16.
3. Il piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci. Il piano è trasmesso, entro il 31 dicembre (41)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (41)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

di cui all’articolo 14, commi 2 e 3 e lo trasmette al Consiglio regionale. (31)

Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 37.

3 bis. La Giunta regionale prescrive all’amministratore unico del consorzio la modifica del piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (41)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

approvato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. (32)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 37.

4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale.
5. Le modifiche al piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività di importo inferiore a 500.000,00 (38)

38.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 47.

euro, sono direttamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico.
6. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
Art. 6
- Atti costitutivi
1. Il Consiglio regionale approva la convenzione e lo statuto del LAMMA, su proposta della Giunta regionale che li predispone d'intesa con gli altri enti consorziati.
2. La convenzione specifica le attività del LAMMA, le modalità del raccordo operativo tra il LAMMA ed i soggetti che lo hanno costituito, le modalità di partecipazione di altri enti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili; lo statuto disciplina altresì le modalità di ingresso ed i casi di esclusione o recesso dei consorziati.
4. Le previsioni dello statuto assicurano agli enti consorziati un controllo analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri uffici.
5. Ai fini di cui al comma 4, lo statuto prevede che i principali atti di gestione del consorzio siano preventivamente comunicati alla Giunta regionale, oltre che agli altri enti consorziati; in relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l’approvazione da parte della Giunta regionale, la stessa può in qualsiasi momento impartire indirizzi al consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
6. Le eventuali modifiche della convenzione e dello statuto sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere favorevole dell’assemblea dei soci. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell’oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 in merito agli ambiti di attività del consorzio.
Art. 7
- Organi del consorzio
1. Sono organi del LAMMA:
a) l'assemblea dei soci;
c) l'amministratore unico;
d) il collegio dei revisori.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Art. 8
- Assemblea dei soci
1. L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti degli enti consorziati. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dalla convenzione.
2. Il rappresentante della Regione in seno all'assemblea è il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato; in caso di impedimento dell’assessore delegato, il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione fornisce al proprio rappresentante nell’assemblea del consorzio indicazioni di voto in merito ai punti individuati all’ordine del giorno.
4. Spetta all'assemblea:
a) adottare il budget economico (42)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 49.

pluriennale e annuale;
b) adottare il piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività del consorzio e sue eventuali modifiche in corso d’anno, salvo quanto disposto all’articolo 5, comma 5 ; (20)

Parole aggiunte con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 6.

c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;
d) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
e) approvare la pianta organica del consorzio;
f) deliberare in ordine all'ingresso ed al recesso dei consorziati;
g) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
h) determinare le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili.
h bis) deliberare il piano della qualità della prestazione organizzativa. (21)

Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 6.

Art. 9
Abrogato.
Art. 10
- Il presidente del comitato tecnico-scientifico(23)

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 8.

Abrogato.
Art. 11
1. L'amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'incarico di amministratore unico ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
3 bis. La valutazione dell'Amministratore unico è effettuata dall'assemblea dei soci su proposta dell'organismo indipendente di valutazione. (24)

Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 9.

4. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico è regolato da contratto di diritto privato.
5. L'incarico di amministratore unico ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio del LAMMA.
6. Nel caso in cui l’incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dal LAMMA comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto al LAMMA che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al LAMMA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il LAMMA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
9. Il contratto dell’amministratore unico può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso amministratore.
b bis) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa; (25)

Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 9.

10. L'amministratore unico:
a) rappresenta legalmente il LAMMA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto;
b) predispone il piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività e il budget economico (43)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 50.

in conformità agli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 16;
c) predispone il bilancio di esercizio;
d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e ne assicura l’attuazione;
e) informa annualmente la Giunta regionale sull'attività del consorzio, tramite apposita relazione.
e bis) informa annualmente la Giunta regionale sulle attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, tramite apposita relazione. (25)

Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 9.

Art. 12
- Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), (6)

Parole così sostituite conl.r. 20 luglio 2012, n. 39art. 15.

nominati dal Consiglio regionale di cui due designati dal Consiglio stesso,(26)

Parole inserite con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 10.

che ne individua anche il presidente, e uno designato dai membri consorziati diversi dalla Regione d'intesa tra loro. (26)

Parole inserite con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 10.

2. Il collegio resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente; in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.(3)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art.67.

5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella del consorzio è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.
6. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l’amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
7. Il collegio dei revisori controlla l’intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito dal consorzio.
8. Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (7)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 15.

8 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul budget (44)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 51.

dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. (8)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 15.

8 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del Sito esternod.lgs. 39/2010 . (9)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 15.

8 quater. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte. (10)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 15.

9. Il presidente del collegio relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio sui risultati dell’attività del collegio medesimo.
Art. 13
1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite:
a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
b) dagli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attività straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative.
b bis) dalle tariffe per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 4, comma 3, a favore di soggetti non consorziati. (27)

Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 11.

2. Ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione.
3. Il LAMMA è tenuto all'applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di gestione del patrimonio.
Art. 14
1. I contenuti del budget economico (45)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il budget economico (45)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

è adottato dall’assemblea dei soci e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (45)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette al consorzio, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

stesso. Il consorzio trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dall'assemblea dei soci alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
6. Il budget economico (45)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività e le previsioni economiche.
7. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
8. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.
Art. 15
- Personale
1. Il LAMMA ha un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della ricerca.
2. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri consorziati di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a).
2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) e f), il LAMMA è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dodici unità . (28)

Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 12.

2 ter. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dall’Assemblea su proposta dell'Amministratore e trasmesse alla Giunta regionale. (28)

Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 12.

Art. 16
- Indirizzi all'attività
1. Entro il 30 novembre (47)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 53.

di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base delle risorse disponibili,(34)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 39.

approva indirizzi per l'attività del consorzio, sentiti gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, altresì, le attività ordinarie di cui all’articolo 5, comma 2.
Art. 16 bis
- Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (29)

Articolo inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 13.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell’amministratore unico del consorzio. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale del consorzio.
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall’amministratore del consorzio, in coerenza con il piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività di cui all'articolo 5, ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.
3. L'Amministratore unico, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.
Art. 17
- Relazione al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte dal consorzio e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che la Giunta intende impartire ai sensi dell'articolo 16.
Art. 18
- Vigilanza
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione del consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente o fra il personale dirigente degli enti consorziati, al fine di verificare il regolare funzionamento del consorzio medesimo.
2. I poteri sostitutivi nei confronti degli organi del consorzio sono esercitati ai sensi delle disposizioni relative agli enti dipendenti contenute nella legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
3. La Giunta regionale, prima di procedere all’esercizio dei poteri di vigilanza, alla diffida del consorzio o alla nomina del commissario, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
Art. 19
- Norma finanziaria
1. Agli oneri per il contributo ordinario della Regione, determinati per il 2010 in euro 1.500.000,00 si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 721 “Gestione corrente – Spese correnti” della funzione obiettivo “Funzionamento enti ed agenzie regionali” del bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2010.
1 bis. Agli oneri per il contributo annuale della Regione, stimati per gli anni 2017 e 2018 in euro 2.000.000,00 annui, si fa fronte con le risorse iscritte nella Missione 0900 – Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018. (30)

Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 14.

1 ter. Il consorzio provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui all’articolo 15, comma 3, con il contributo di cui al comma 1 bis, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. (30)

Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 14.

2. Agli oneri per il contributo ordinario della Regione per gli anni successivi, si fa fronte annualmente con legge di bilancio.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori oneri assunti per la costituzione del fondo di dotazione, già previsti sulla base della normativa previgente.
Art. 20
- Disposizioni transitorie
1. La dotazione organica del LAMMA è approvata dall'assemblea dei soci entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'espletamento delle procedure necessarie per l'assunzione del personale di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è messo a disposizione dagli enti consorziati secondo quanto specificato nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Fino alla nomina dei membri del comitato tecnico-scientifico, rimane in carica il comitato tecnico di cui all’articolo 7 della l.r. 35/2005 , svolgendo le funzioni di cui all’articolo 9 della presente legge.
4. L’amministratore unico ed il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza, svolgendo le funzioni, rispettivamente, di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 21
- Abrogazione
1. La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del “Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa”) è abrogata.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art.67.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 16.

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Parole così sostituite conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 77.

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Punto così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 4.

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Lettera abrogata con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 39.

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38.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 47.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 50.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.