Menù di navigazione

Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009

Art. 2
- Natura giuridica e finalità del consorzio
1. Il LAMMA è un ente dipendente della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.
2. Al consorzio possono partecipare, oltre alla Regione, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli enti pubblici territoriali, le Università (11)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 29.

e gli altri enti pubblici di ricerca operanti nei settori oggetto dell'attività del LAMMA.
3. Il consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attività indicate all’articolo 4, a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del consorzio medesimo.
3 bis. Il LAMMA può operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

di cui all'articolo 5. (16)

Comma aggiunto con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 2.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art.67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

38.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.