Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39
Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009
Art. 12
- Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), (6)nominati dal Consiglio regionale di cui due designati dal Consiglio stesso,(26) che ne individua anche il presidente, e uno designato dai membri consorziati diversi dalla Regione d'intesa tra loro. (26)
2. Il collegio resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente; in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.(3)
5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella del consorzio è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.
6. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l’amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
7. Il collegio dei revisori controlla l’intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito dal consorzio.
8. Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (7)
8 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul budget (44) dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. (8)
8 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d.lgs. 39/2010 . (9)
8 quater. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte. (10)
9. Il presidente del collegio relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio sui risultati dell’attività del collegio medesimo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.