Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39
Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009
Art. 6
- Atti costitutivi
1. Il Consiglio regionale approva la convenzione e lo statuto del LAMMA, su proposta della Giunta regionale che li predispone d'intesa con gli altri enti consorziati.
2. La convenzione specifica le attività del LAMMA, le modalità del raccordo operativo tra il LAMMA ed i soggetti che lo hanno costituito, le modalità di partecipazione di altri enti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili; lo statuto disciplina altresì le modalità di ingresso ed i casi di esclusione o recesso dei consorziati.
4. Le previsioni dello statuto assicurano agli enti consorziati un controllo analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri uffici.
5. Ai fini di cui al comma 4, lo statuto prevede che i principali atti di gestione del consorzio siano preventivamente comunicati alla Giunta regionale, oltre che agli altri enti consorziati; in relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l’approvazione da parte della Giunta regionale, la stessa può in qualsiasi momento impartire indirizzi al consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
6. Le eventuali modifiche della convenzione e dello statuto sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere favorevole dell’assemblea dei soci. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell’oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 in merito agli ambiti di attività del consorzio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.