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Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009

Art. 3
- Quote di partecipazione e fondo di dotazione
1. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati sono definite nella convenzione di cui all’articolo 6, comma 2. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione al consorzio non può essere inferiore al 51 per cento.
2. Il fondo di dotazione del consorzio è costituito dai conferimenti effettuati dai consorziati in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Salvo quanto previsto al comma 3, il fondo è incrementato in conseguenza dell’ingresso di un nuovo consorziato od eventualmente diminuito in conseguenza del recesso o dell’esclusione di un consorziato, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. Il nuovo consorziato può acquistare, con le modalità stabilite dallo statuto, le quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l’entità del fondo di dotazione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art.67.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 16.

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Parole così sostituite conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 77.

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Punto così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 4.

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Lettera abrogata con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 39.

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38.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 47.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 50.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.