Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39
Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009
Art. 11
- Amministratore unico(13)
1. L'amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'incarico di amministratore unico ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
3 bis. La valutazione dell'Amministratore unico è effettuata dall'assemblea dei soci su proposta dell'organismo indipendente di valutazione. (24)
4. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico è regolato da contratto di diritto privato.
5. L'incarico di amministratore unico ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio del LAMMA.
6. Nel caso in cui l’incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dal LAMMA comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto al LAMMA che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al LAMMA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il LAMMA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
9. Il contratto dell’amministratore unico può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano (37) delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso amministratore.
b bis) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa; (25)
10. L'amministratore unico:
a) rappresenta legalmente il LAMMA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto;
b) predispone il piano (37) delle attività e il bilancio preventivo economico in conformità agli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 16;
c) predispone il bilancio di esercizio;
d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e ne assicura l’attuazione;
e) informa annualmente la Giunta regionale sull'attività del consorzio, tramite apposita relazione.
e bis) informa annualmente la Giunta regionale sulle attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, tramite apposita relazione. (25)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.