Legge regionale 25 giugno 2009, n. 32
Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 1 luglio 2009
Art. 2
- Beneficiari
1. La Regione assume le finalità di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale), che esercitano in modo prevalente l’attività di cui all’articolo 1. Tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) operare in Toscana;
b) documentare l’attività, esercitata da almeno cinque anni in modo continuativo;
c) operare in almeno cinque province del territorio regionale;
d) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.