Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 7
- Attività di controllo ambientale(49)
1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
della
l. 132/2016 , le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.
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2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell’articolo 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’
articolo 14, comma 1,+ della l. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all’articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.
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3. Nell’ambito delle attività di controllo, il personale di cui all’articolo 35, individuato in attuazione dell’
articolo 14, comma 7, della l. 132/2016 , esercita altresì funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
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4. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.