Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 27
- Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) (7), nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente e, in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
3. La durata in carica del collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio spetta un’indennità annua la cui entità è stabilita in misura pari, rispettivamente, al 7 per cento ed al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.(1)
5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella dell’ ARPAT è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.