Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 25
- Prerogative e compiti del direttore generale
1. Il direttore generale rappresenta legalmente l’ ARPAT ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 15.
2. Il direttore generale provvede:
a) alla predisposizione della proposta della carta di cui all’articolo 13;
b) alla predisposizione della proposta di piano (36) delle attività dell’ ARPAT di cui all’articolo 16;
d) all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
f) alla nomina, ed alla eventuale revoca, del direttore tecnico e del direttore amministrativo;
g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche di cui all’articolo 33, comma 2; (68)
2 bis. Il direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell’ARPAT, è componente del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13 della l. 132/2016 . (69)
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.