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Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

Art. 25
- Prerogative e compiti del direttore generale
1. Il direttore generale rappresenta legalmente l’ ARPAT ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 15.
2. Il direttore generale provvede:
a) alla predisposizione della proposta della carta di cui all’articolo 13;
b) alla predisposizione della proposta di piano (36)

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 35.

delle attività dell’ ARPAT di cui all’articolo 16;
b bis) alla predisposizione della programmazione (96)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 69.

della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 16 bis; (37)

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 35.

d) all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
e) all’adozione del regolamento di organizzazione interno di cui all’articolo 20, comma 3; (67)

Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 24.

f) alla nomina, ed alla eventuale revoca, del direttore tecnico e del direttore amministrativo;
g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche di cui all’articolo 33, comma 2; (68)

Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 24.

h) all’approvazione delle modifiche alla dotazione organica, di cui all’articolo 33, comma 3. (68)

Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 24.

2 bis. Il direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell’ARPAT, è componente del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 13 della l. 132/2016 . (69)

Comma aggiunto con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 24.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

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Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

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Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

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Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 47.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 67 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 69 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.