Menù di navigazione

Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

Art. 2
1. L'ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla Sito esternol. 132/2016 , concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.
2. L’ARPAT garantisce:
a) l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle attività ad essa affidate;
b) la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.