Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 19
- Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)
1. L’ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA).
2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia. Il SIRA si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale. (62)
3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall’ ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di società dell’informazione e di sistema informativo regionale.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.