Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 18
- Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT (58)
1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’articolo 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente all’ARPAT. (59) (77)
1 bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attività svolte dall’ARPAT ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della l. 132/2016 sono posti a carico dei gestori, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (60)
2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un’attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l’inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attività di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all’articolo 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attività medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo è definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell’ ARPAT.
3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, i costi delle attività rese dall’ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in attuazione del principio di precauzione di cui all’articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 , e recepiti nel piano triennale delle attività (85) di cui all’articolo 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attività rese dall’ARPAT sono quantificati nell’ambito di tali accordi e versati direttamente all’ARPAT. (61)
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.