Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 15
- Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell'ARPAT (30)
1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’articolo 10 della l. 132/2016 , la Giunta regionale entro il 30 novembre (82) di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:
a) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all’articolo 11, commi 2 e 3;
c) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;
d) i criteri per il coordinamento dell’integrazione tra l’ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le richieste di svolgimento di attività.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.