Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 13
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta dei servizi e delle attività, predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformità ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale dei servizi di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 132/2016 , alla normativa vigente di riferimento, agli obiettivi ed indirizzi contenuti nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e nei piani regionali attinenti alle attività previste nella carta medesima.
2. L’ARPAT elabora e predispone la proposta per l’approvazione e per l’aggiornamento della carta, in conformità alle disposizioni del presente articolo e le trasmette alla Giunta regionale entro i termini dalla medesima stabiliti per assicurare il rispetto dei LEPTA e della normativa di riferimento.
3. La Giunta regionale formula la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l’approvazione, l’aggiornamento e la modifica della carta.
4. La carta è aggiornata periodicamente in attuazione della normativa di riferimento e degli atti della programmazione regionale di cui al comma 1 e, comunque, entro novanta giorni dall’aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi di cui all’articolo 9 della l. 132/2016 .
5. In raccordo con i contenuti del Catalogo nazionale dei servizi, la carta individua le attività di ARPAT, come definite agli articoli 7, 8 e 9, declinando, in apposite sezioni:
a) le attività obbligatorie necessarie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le ulteriori attività obbligatorie, distinte in ordinarie e straordinarie, ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3;
c) le attività obbligatorie consistenti in attività tecnico-scientifiche rese ai soggetti privati, di cui all’articolo 11, comma 4;
d) le ulteriori attività rese a soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12.
6. La carta reca inoltre i dati e le informazioni relative alle attività di cui al comma 5 indicando, con riferimento alle attività obbligatorie rese a favore degli enti di cui agli articoli 5 e 10, la tipologia, il livello atteso, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione nonché l’eventuale fonte normativa o atto di programmazione che prevede tale attività.
7. Il rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta costituisce, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, elemento qualificante per la misurazione, valutazione e rendicontazione degli obiettivi previsti nella programmazione (92) della prestazione organizzativa di cui all’articolo 16 bis.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.