Menù di navigazione

Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), già istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del Sito esternodecreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Sito esternolegge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) nonché della Sito esternolegge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). (43)

Parole aggiunte con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 2.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.