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Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

CAPO VI
- Disposizioni in materia di personale
Art. 33
1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite all’ARPAT, con particolare riferimento all’obbligo di garantire i LEPTA ed il livello regionale delle attività, l’ARPAT valuta e definisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con l’Sito esternoarticolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la dotazione organica dell’ARPAT e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell’ARPAT, sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1.
3. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale dell’ARPAT.
4. L’ARPAT, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, può procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 563 e 564, Sito esternodella Sito esternol. 205/2017 , previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale.
4 bis. Previa intesa con l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale di cui all’articolo 101, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), possono essere utilizzate dall’ARPAT, nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, qualora quest’ultima non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali. L’eventuale rifiuto dell’assunzione da parte dell’idoneo non comporta l’esclusione dalla graduatoria. (79)

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2022, n. 6, art. 2.

Art. 34
- Trattamento giuridico ed economico del personale
1. Al personale dell’ ARPAT si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
1 bis. Una parte dei proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi e con le modalità previste dall'Sito esternoarticolo 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può essere utilizzata per incrementare il trattamento economico accessorio. (72)

Comma aggiunto con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 27.

Art. 35
- Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza(73)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 28.

1. Il direttore generale dell’ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 14, comma 5, della l. 132/2016 .
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 6, della l. 132/2016 , il personale di cui al comma 1, può accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
3. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 7, della l. 132/2016 , il direttore generale dell’ARPAT, può individuare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale l’ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

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Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

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Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

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Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 47.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 67 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 69 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.