Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
CAPO V
- Norme finanziarie
Art. 30
- Finanziamento dell’ ARPAT(70)
1. Le entrate dell’ ARPAT sono costituite da:
a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:
1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
2) alle attività obbligatorie ordinarie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a);
b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b);
c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5;
d) oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’
articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 1, 1 bis e 2;

e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attività rese dall’ARPAT nell’ambito degli accordi stipulati ai sensi dall’articolo 18, comma 3;
f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 12;
g) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAT;
h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall’autorità giudiziaria all’ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all'
articolo 15, comma 5, della l. 132/2016 .

Art. 31
- Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio (39)
1. I contenuti del budget economico (90) e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il budget (91) preventivo economico è adottato dal direttore dell’ARPAT e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (90) dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. Al budget (91) è allegata la relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARPAT, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (91) la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (91) stesso. L’ARPAT trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (91) riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (91) al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (91)
5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sui risultati conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
6. All’attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla contabilità dell’ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le aziende sanitarie.
7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.
Art. 32
- Indebitamento
1. L’ARPAT può contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.
2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento delle entrate proprie di cui all’articolo 30, comma 1, lettere d) ed e), quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
3. Le operazioni di indebitamento sono autorizzate dalla Giunta regionale che, verificato il rispetto di quanto previsto al comma 2, valuta la congruità della tipologia dell’investimento rispetto alla durata del finanziamento.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.