Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
CAPO III
- Organizzazione dell’ ARPAT
Art. 20
- Articolazione organizzativa dell’ ARPAT(63)
1. L’ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, o quando vi sia necessità di modificazioni sostanziali nell’assetto delle competenze regionali in materia ambientale, approva indirizzi per l'organizzazione dell’ARPAT che, nel rispetto delle disposizioni della l. 132/2016 e delle relative disposizioni attuative, definiscano:
a) il modello organizzativo dell’ARPAT coerente con l’articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale;
b) la ripartizione delle attività da espletare, a livello centrale e periferico, in modo da assicurare, in ogni caso, l’omogeneità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle prestazioni dell’ARPAT.
3. Entro novanta giorni dall’invio della deliberazione di cui al comma 2 ed in attuazione degli indirizzi ivi previsti, l’ARPAT adotta il regolamento di organizzazione interno e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il regolamento di organizzazione assicura funzioni e strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività con riferimento al modello organizzativo di cui al comma 2.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 individua il bacino di riferimento delle attività di laboratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati, nonché del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
5. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'invio ed è aggiornato, con le stesse modalità, a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di cui al comma 2.
5 bis. L’ARPAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale). (78)
Art. 21
- Organi dell’ ARPAT
1. Sono organi dell’ ARPAT:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori.
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (19)
Art. 22
- Direttore generale (20)
1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8 della l. 132/2016 ed (64) in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’ ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'incarico di direttore generale ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAT.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ ARPAT comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARPAT, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad ARPAT il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ARPAT provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
8 bis. La valutazione del direttore generale dell’ARPAT è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione. (33)
8 ter. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta ai sensi del disposto dell’articolo 13, comma 7. (65)
Art. 23
- Sostituzione del direttore generale
1. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale medesimo, o in mancanza di delega dal direttore più anziano.
Art. 24
- Cessazione dall’incarico di direttore generale(21)
1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano triennale (86)delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito dal direttore più anziano tra il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. (66)
Art. 25
- Prerogative e compiti del direttore generale
1. Il direttore generale rappresenta legalmente l’ ARPAT ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 15.
2. Il direttore generale provvede:
a) alla predisposizione della proposta della carta di cui all’articolo 13;
b) alla predisposizione della proposta di piano (36) delle attività dell’ ARPAT di cui all’articolo 16;
d) all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
f) alla nomina, ed alla eventuale revoca, del direttore tecnico e del direttore amministrativo;
g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche di cui all’articolo 33, comma 2; (68)
2 bis. Il direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell’ARPAT, è componente del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13 della l. 132/2016 . (69)
Art. 26
- Direttore tecnico e direttore amministrativo
1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell’ ARPAT sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico ed un direttore amministrativo.
2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale, anche mediante la formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 25. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell’attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell’ ARPAT, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.
3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.
4. Il contratto di lavoro si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale.
5. I contratti di cui al comma 3, sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. Tali soggetti devono:
a) risultare in possesso di diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale;
b) avere maturato un’esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonché, per quanto riguarda il direttore tecnico, avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.
6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 90 per cento del trattamento del direttore generale. (22)
7. Al direttore tecnico e al direttore amministrativo si applica la disposizione di cui all’articolo 22, commi da 5 a 8. (23)
Art. 27
- Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) (7), nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente e, in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
3. La durata in carica del collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio spetta un’indennità annua la cui entità è stabilita in misura pari, rispettivamente, al 7 per cento ed al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.(1)
5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella dell’ ARPAT è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.
Art. 28
- Funzioni del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l’intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’ARPAT.
3. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (8)
3 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul budget economico (89) dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. (9)
3 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d. lgs. 39/2010 . (10)
3 quater. Il collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). (11)
3 quinquies. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte. (12)
4. Il presidente trasmette al direttore generale dell’ ARPAT i risultati dell’attività del collegio. Trasmette inoltre, annualmente, apposita relazione sui risultati medesimi al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.