Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
CAPO II
- Disciplina dell’attività dell’ ARPAT
Art. 14
- Conferenza permanente (29)
Abrogato.
Art. 15
- Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell'ARPAT (30)
1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’articolo 10 della l. 132/2016 , la Giunta regionale entro il 30 novembre (82) di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:
a) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all’articolo 11, commi 2 e 3;
c) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;
d) i criteri per il coordinamento dell’integrazione tra l’ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le richieste di svolgimento di attività.
Art. 16
- Piano delle attività dell’ ARPAT (31)
1. Il piano triennale delle attività, (83) definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.
2. Entro il 31 dicembre (84) di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il budget economico. (84)
3. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (84) di cui all’articolo 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano delle attività di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell’ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (84) approvato ai sensi dell’articolo 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. A tal fine il direttore generale dell’ARPAT elabora la proposta di modifica del piano delle attività e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.
5. Nel corso dell’anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano delle attività può prevedere ulteriori attività, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate. A tal fine:
a) la Giunta regionale, ove necessario, può approvare indirizzi integrativi ai sensi dell’articolo 15 per l’elaborazione della modifica del piano delle attività;
b) sulla base degli eventuali indirizzi di cui alla lettera a), il direttore generale elabora la proposta di piano delle attività, corredata da una dichiarazione che attesti la non interferenza dello svolgimento delle attività aggiuntive con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.
6. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale le relazioni sull’avanzamento del piano delle attività secondo le indicazioni previste negli indirizzi di cui all'articolo 15.
Art. 16 bis
Programmazione (93) della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (32)
1. La programmazione (93) della prestazione organizzativa dell'ARPAT definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARPAT.
2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all’articolo 16 ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. (94)
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nella programmazione (93) di cui al comma 1.
4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 17
- Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ ARPAT(57)
1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2, lettera a), sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), nel rispetto dei costi standard e dei criteri di finanziamento dei LEPTA definiti a livello nazionale.
2. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) e comma 3, sono finanziate con i contributi integrativi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b). Tali contributi integrativi sono posti a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.
3. Le eventuali ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c).
4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 3 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo quanto previsto dall’articolo 18.
Art. 18
- Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT (58)
1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’articolo 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente all’ARPAT. (59) (77)
1 bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attività svolte dall’ARPAT ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della l. 132/2016 sono posti a carico dei gestori, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (60)
2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un’attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l’inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attività di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all’articolo 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attività medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo è definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell’ ARPAT.
3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, i costi delle attività rese dall’ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in attuazione del principio di precauzione di cui all’articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 , e recepiti nel piano triennale delle attività (85) di cui all’articolo 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attività rese dall’ARPAT sono quantificati nell’ambito di tali accordi e versati direttamente all’ARPAT. (61)
Art. 19
- Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)
1. L’ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA).
2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia. Il SIRA si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale. (62)
3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall’ ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di società dell’informazione e di sistema informativo regionale.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.