Menù di navigazione

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
1. La presente legge disciplina il trattamento indennitario, anche differito, i rimborsi spese, l’assegno vitalizio maturato sino alla nona legislatura, l’assicurazione sugli infortuni e l’invalidità permanente anche derivante da malattia e le altre competenze funzionali all’esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al presidente e ai componenti della Giunta regionale.
Art. 2
- Trattamento indennitario
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1 spettano:
1) l’indennità di carica di cui all’articolo 3;
2) l’indennità di funzione di cui all’articolo 5;
3) il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 6 bis; (34)

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.

4) l’indennità di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;
5) l’assegno vitalizio di cui all’articolo 11 e seguenti applicabile fino al termine della nona legislatura; (35)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.

2. Ai soggetti di cui all’articolo 1 possono essere, inoltre, attribuiti supporti funzionali all’esercizio del mandato, quali, a titolo esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer portatile; (5)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 4.

iniziative di aggiornamento; (36)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.

3. L’individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma 2 sono deliberate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio può stabilire per i consiglieri, a fronte dell’attribuzione di uso del telefono cellulare, una quota percentuale pro capite di spesa a carico dei consiglieri stessi. Analoga decisione può essere assunta dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
CAPO II
- Indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato (38)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 3.

Art. 3
- Indennità di carica
1. L’indennità mensile di carica è stabilita nella misura del 65 per cento dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, alla data del 1° dicembre 2011 (24)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 152.

ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento).
3. Per la corresponsione dell’assegno di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), (66)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 12.

la percentuale di riduzione dell’indennità di carica è fissata nella misura del 10 per cento.
4. Per i soggetti sospesi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 235/2012 (66)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 12.

non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.
5. Al titolare dell’indennità di carica (106)

Parole inserite con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 12.

che sia stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l’assegno erogato a norma del comma 3 e l’indennità ad esso spettante.
Art. 4
- Trattenuta complessiva obbligatoria
1. Sull’indennità di carica di cui all’articolo 3 è effettuata una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la corresponsione dell’indennità di fine mandato e, fino al termine della nona legislatura regionale, (40)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.

del 17 per cento per la corresponsione dell’assegno vitalizio.
2. La trattenuta del 17 per cento, (40)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.

di cui al comma 1 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 3, applicata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2006). (41)

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.

2 bis. La trattenuta del 5 per cento di cui al comma 1, è applicata sulle competenze nette fino al raggiungimento del limite decennale di cui all’articolo 26, comma 1. Successivamente al raggiungimento di detto limite, la trattenuta è ridotta al 2,5 per cento. (42)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.

Art. 5
1. Ai titolari dell’indennità di carica di cui all’articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011:
a) Presidente della Giunta: 23,50 per cento;
b) Presidente del Consiglio 23,40 per cento;
c) Componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: 13,50 per cento;
d) Vicepresidente del Consiglio: 13,40 per cento;
e) Consigliere segretario del Consiglio: 8,40 per cento;
f) Portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
g) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento;
h) Presidente di commissione: 8 per cento;
i) Segretario questore del Consiglio: 4 per cento;
l) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento.
2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l’indennità più favorevole.
Art. 6
- Divieti di cumulo
1. L’indennità di cui all’articolo 3 non può cumularsi con assegni, indennità o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.
2. I soggetti di cui all’articolo 1 dichiarano, entro il 30 settembre di ogni anno, le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 1 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.
3. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al comma 2, il presidente del Consiglio diffida, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, ad adempiere all’obbligo di dichiarazione entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui persista l’inadempimento, il presidente del Consiglio ne informa l’assemblea non oltre la prima seduta successiva.
4. Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell’Sito esternoarticolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal presidente del Consiglio all’atto della proclamazione.
5. I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l’opzione di cui all’Sito esternoarticolo 68 del d.lgs 165/2001 in qualsiasi momento, mediante comunicazione al presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all’amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L’opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all’amministrazione interessata. Se è effettuata all’atto della proclamazione dell’elezione, l’opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l’opzione esercitata.
6. I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui all'articolo 6 bis (46)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 7.

(17)

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 3.

e i rimborsi spese di missione di cui al capo IV.
7. L’elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio di altra regione o la nomina a componente della Giunta di altra regione determina la cessazione del diritto al trattamento indennitario di cui all’articolo 2, a decorrere dalla data di proclamazione o di nomina nella carica e sino all’eventuale opzione per la carica presso la Regione Toscana.
Art. 6 bis
- Rimborso spese per l’esercizio del mandato (120)

Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.
2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.
3. Al consigliere che ricopre la carica di Sottosegretario alla presidenza della Giunta non spetta la quota variabile di cui al comma 2.
4. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:
a) Presidente della Giunta: euro 2.819,81;
b) Presidente del Consiglio: euro 2.824,25;
c) componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: euro 2.497,76;
d) Vicepresidente del Consiglio: euro 2.182,20;
e) Consigliere segretario del Consiglio: euro 2.119,20;
f) Portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;
g) Presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
h) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
i) Presidente di commissione: euro 2.079,00;
l) Segretario questore del Consiglio: euro 1.977,00;
m) Vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00;
n) Consigliere: euro 1.925,00.
5. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l’eccedenza per euro 0,26.
6. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.
Art. 6 ter
1. In nessun caso il rimborso spese di cui all’articolo 6 bis, sommato all’indennità di carica ed all’indennità di funzione, può determinare una spesa mensile lorda complessiva superiore ai seguenti limiti:
a) per il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta: euro 13.000,00;
b) per i consiglieri con indennità di funzione ed i componenti della Giunta: euro 12.800,00;
c) per i consiglieri senza indennità di funzione: euro 11.100,00.
2. Nel caso in cui l’entità del rimborso spese, calcolata ai sensi dell’articolo 6 bis, sommata all’indennità di carica ed all’indennità di funzione, determini il superamento dei limiti di cui al comma 1, è operata d’ufficio una riduzione del rimborso spese pari all’eccedenza rispetto a detti limiti.
Art. 7
3. Il trattamento di cui all'articolo 6 bis è ridotto di 50,00 euro oltre al 5 per cento della quota variabile di cui al comma 4 dello stesso articolo 6 bis (50)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.

per ogni giornata di assenza alle sedute:
a) del Consiglio;
b) dell’Ufficio di presidenza del Consiglio;
c) della Giunta;
e) della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio;
f) delle commissioni permanenti, istituzionali, (52)

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.

speciali, d’inchiesta e d’indagine.
4. La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell’arco della stessa giornata.
5. Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.
6. Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’Sito esternoarticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso Sito esternod.lgs. Sito esterno151/2001 .
7. La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell’inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all’adozione o all’affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l’adozione o l’affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all’Sito esternoarticolo 46 Sito esternodel Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
8. Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall’Sito esternoarticolo 28 Sito esternodel Sito esternod.lgs. 151/2001 . Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente struttura del Consiglio la certificazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 28.
9. L’Ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la Giunta per quanto disposto dal comma 3, lettera c).
Art. 7 bis
Riduzione del rimborso spese dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche (114)

Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2020, n. 91, art. 1.

1. Ai consiglieri regionali non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato prevista dall’articolo 6 bis, commi 2 e 4, qualora si verifichi uno dei seguenti casi relativi ad esigenze di tutela della salute a fronte di emergenze epidemiologiche:
a) chiusura della sede del Consiglio regionale per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare;
b) convocazione in modalità telematica, per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare, di tutti i seguenti organi: Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, Conferenza di programmazione dei lavori e commissioni consiliari; tale disposizione non si applica in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.
1 bis. In caso di partecipazione alle sedute del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo, ai consiglieri che si collegano da remoto dall’esterno dei locali del Consiglio regionale si applica una riduzione del 5 per cento alla quota variabile di cui all’articolo 6 bis, comma 4. (117)

Comma inserito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92, art. 3.

2. In caso di assenza alle sedute telematiche si applica l’articolo 7, comma 3.
3. A fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. In tale caso, qualora l’autorizzazione sia concessa per un periodo superiore a quindici giorni, si applicano i commi 1 e 2.
Art. 7 ter
Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto (118)

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 19, art. 1.

1. Nei casi previsti dall’articolo 186 ter del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), al consigliere autorizzato non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato, di cui all’articolo 6 bis, comma 2, per tutto il periodo stabilito nell’autorizzazione.
2. Nei casi in cui, nel periodo stabilito nell’autorizzazione, il consigliere autorizzato partecipi secondo la forma ordinaria alle sedute, ha diritto, per ogni giorno di presenza, al 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso spese di cui all’articolo 6 bis, comma 2, sino all’importo massimo a lui spettante.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
- Corresponsione e regime fiscale dei rimborsi spese
1. I rimborsi spese di cui all'articolo 6 bis (54)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 11.

sono corrisposti tutti i mesi dell’anno, per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all’espletamento del mandato.
2. I rimborsi spese di cui al comma 1 rientrano tra i redditi di cui all’Sito esternoarticolo 52, comma 1, lettera b), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato con Sito esternodecreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’Sito esternoarticolo 4 L.7 aprile 2003, n. 80 ).
Art. 10
- Decorrenza e cessazione
1. La corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese decorre:
a) dalla data della proclamazione per i consiglieri e per il presidente della Giunta;
b) dalla data della nomina per i componenti della Giunta;
c) dalla data della rispettiva entrata in carica (93)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 18.

per il presidente del Consiglio, per i componenti dell’Ufficio di presidenza, per i presidenti, i vicepresidenti e i segretari delle commissioni, per il portavoce dell’opposizione e per i presidenti dei gruppi consiliari.
2. Al termine della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
a) per i consiglieri e per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data della prima riunione del nuovo Consiglio eletto;
b) per il presidente ed i componenti della Giunta, alla proclamazione del nuovo presidente.
3. In caso di cessazione dalla carica nel corso della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
a) per i consiglieri, alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio;
b) per i componenti della Giunta regionale, alla data di cessazione della permanenza nella carica, risultante da apposita comunicazione del presidente della Giunta;
c) per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data di cessazione della permanenza nelle cariche stesse.
4. Nei casi previsti dall’Sito esternoarticolo 126 della Costituzione , le indennità ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti della Giunta, alla data dello scioglimento del Consiglio.
Art. 10 bis
1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 quinquies e dell’articolo 27 bis in materia di assegno vitalizio si applicano ai consiglieri ed assessori in carica fino alla nona legislatura. (84)

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 1.

1 bis. Coloro che hanno acquisito la carica di consigliere o sono nominati assessori nel corso della nona legislatura e non possono maturare un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, comma 1, sono esentati dal versamento della trattenuta del 17 per cento di cui all’articolo 4, comma 1. Alla data di entrata in vigore del presente comma è dovuta la restituzione di quanto già versato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. (68)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 13.

2. Con l’entrata in vigore del presente articolo cessa l’applicazione del regime transitorio per l’attribuzione dell’assegno vitalizio di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 .
3. Con legge regionale saranno disciplinate le modalità di determinazione ed erogazione ai consiglieri e assessori cessati dal mandato a partire dalla decima legislatura regionale di un trattamento economico a carattere contributivo, in conformità ai principi disposti per la Camera dei Deputati.
Art. 10 ter
- Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione (55)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 12.

1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. n. 174/2012 , convertito dalla Sito esternolegge 213/2012 , qualora il titolare dell’assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell’assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. La competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, provvede d’ufficio ad accertare l’assenza delle condanne di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno vitalizio indiretto che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici.
CAPO II bis
- Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) (95)

Capo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 1.

Art. 10 quater
1. In attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 1, commi 965, 966 e 967, Sito esternodella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il presente capo disciplina secondo il metodo di calcolo contributivo gli assegni vitalizi diretti, indiretti e quelli ripristinati per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo, di seguito denominati assegni vitalizi, in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dall’intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 , di seguito denominata Intesa, e del documento di indirizzo deliberato il 3 aprile 2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del punto 2 dell’Intesa.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione e agli assessori, che abbiano maturato il diritto all’assegno vitalizio prima dell’inizio della decima legislatura, nonché agli aventi diritto, secondo la normativa regionale, alla quota di reversibilità;
b) a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere fino alla nona legislatura e che alla data di entrata in vigore del presente capo non hanno ancora maturato il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio;
c) agli aventi diritto per i quali, alla data di entrata in vigore del presente capo, l’assegno vitalizio, diretto e o indiretto, risulta sospeso ai sensi dell’articolo 17;
d) a coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell’eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall’articolo 23 bis, abrogato dall’articolo 10 undecies.
3. Per i vitalizi ripristinati a seguito dell’abrogazione del divieto di cumulo si applica l’articolo 10 undecies.
Art. 10 quinquies
1. A decorrere dal 1° giugno 2019 gli importi degli assegni vitalizi diretti ed indiretti maturati sulla base della normativa regionale alla stessa data sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo.
2. L’importo del vitalizio regionale diretto e indiretto, rideterminato con il sistema di calcolo contributivo, non può comunque superare l’importo del vitalizio spettante alla stessa data con il previgente metodo retributivo.
Art. 10sexies
1. La base imponibile contributiva è determinata secondo quanto riportato nell’allegato A, sulla base dell’indennità di carica lorda stabilita dalla normativa regionale vigente per ogni periodo di riferimento considerato utile ai fini dell’applicazione dell’aliquota contributiva a carico del consigliere, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.
2. La base imponibile determinata ai sensi del comma 1 è incrementata nella misura di cui all’Sito esternoarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Art. 10 septies
Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione (99)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 5.

1. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all’aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla legislazione regionale vigente durante l’espletamento del mandato, ivi compresi i contributi volontari di cui all’articolo 15 e quelli di cui all’articolo 18, commi 5 e 6. La quota di contribuzione a carico della Regione Toscana è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere .
2. Nei periodi in cui la legislazione regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo con il metodo contributivo si considera l’aliquota relativa all’ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.
3. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.
Art. 10 octies
Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione (100)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 6.

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del consigliere e della Regione Toscana come determinate ai sensi dell’articolo 10 septies. L’ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all’assegno vitalizio.
2. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l’assegno vitalizio è erogato successivamente all’ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.
3. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell’assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all’anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all’età anagrafica del consigliere alla data di cessazione dell’ultimo mandato. L’importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.
4. La rideterminazione del vitalizio secondo il metodo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui all’allegato B con riferimento all’età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell’assegno vitalizio.
5. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età. Per età anagrafiche superiori a settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti al 1976 o successivi al 2018 si applicano rispettivamente i coefficienti del primo e dell’ultimo periodo disponibile.
6. L’importo del vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4 è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) fino alla data di applicazione della rideterminazione.
7. L’assegno vitalizio diretto spettante si ottiene dividendo per dodici l’importo annuo rivalutato. Nel caso del vitalizio indiretto, all’importo mensile rideterminato si applica la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vitalizio è rivalutato annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La variazione relativa all’anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza del vitalizio è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.
8 bis. Per le annualità 2023, 2024 e 2025, la rivalutazione sulla base dell’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo di cui al comma 8, calcolata in virtù della variazione rispetto all’indice relativo al corrispondente mese dell’anno precedente, è riconosciuta rispetto alla rilevazione ISTAT eventualmente superiore nella seguente misura massima:
a) del 3 per cento per i vitalizi di importo complessivo fino ad euro 1.500 mensili;
b) del 2 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 1.500, fino ad euro 3.000 mensili;
c) dell’1 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 3.000. (119)

Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, art. 1.

Art. 10 novies
Misura massima dell’assegno vitalizio rideterminato (101)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 7.

1. Dall’entrata in vigore del presente capo la misura dell’assegno vitalizio antecedente alla rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo di cui agli articoli 18 e 27 costituisce l’importo massimo erogabile a seguito della rideterminazione e termine di paragone per la determinazione delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies.
2. I commi 1, 3 bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 18 e il comma 4 dell’articolo 27 sono abrogati.
3. I commi 5 e 6 dell’articolo 18 continuano ad essere applicati ai fini del comma 1 e dell’articolo 10 septies.
Art. 10 decies
Clausola di salvaguardia per l’assegno vitalizio diretto ed indiretto (102)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 8.

1. L’assegno vitalizio diretto ed indiretto ricalcolato con il sistema di calcolo contributivo non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all’assegno vitalizio spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 le aliquote base progressive per scaglioni di importi stabilite nell’allegato C con i rispettivi moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra l’assegno vitalizio precedentemente in godimento e quello ricalcolato con il metodo contributivo.
2. In ogni caso per effetto della rideterminazione del vitalizio diretto ed indiretto con il sistema di calcolo contributivo e con l’applicazione della clausola di cui al comma 1, a ciascun avente diritto deve essere garantito un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps, salvo che l’assegno diretto o indiretto spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 non sia già inferiore a tale soglia.
3. A coloro che beneficiano di un altro trattamento economico derivante dalla avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris, non si applicano le clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2, ma è riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.
4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 non si applica nel caso in cui il soggetto eserciti la facoltà di cui all’articolo 11, comma 3, sino al raggiungimento dell’età di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 11.
Art. 10 undecies
Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019 (103)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 9.

1. Dal 1° giugno 2019 l’articolo 23 bis è abrogato.
2. Dal 1° giugno 2019 ai soggetti nei confronti dei quali viene meno il divieto di cumulo per effetto del comma 1, viene riconosciuto il vitalizio regionale come rideterminato con il sistema di calcolo contributivo previsto dagli articoli 10 sexies, 10 septies, 10 octies e 10 novies.
3. Ai vitalizi così rideterminati ai sensi del comma 2 non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies, commi 1 e 2, ma viene riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.
Art. 10 duodecies
1. Nella l.r. 3/2009 è inserito l’allegato A (Base imponibile contributiva), l’allegato B (Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione), l’allegato C (Clausola di salvaguardia per l’assegno vitalizio diretto ed indiretto).
CAPO III
Art. 11
1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.
2. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, di un anno per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni.
3. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni, compresi coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2 (81)

Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14, art. 1.

, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, con una decurtazione a scalare dell’importo dell’assegno vitalizio del 3 per cento per ogni anno di anticipazione richiesto. La decurtazione è effettuata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il vitalizio viene ricalcolato con il metodo contributivo all’età di erogazione. (107)

Comma inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 13.

4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
5. L’assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualunque titolo, al consigliere o assessore cessato dal mandato. (85)

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 2.

(108)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 13.

6. Dall’entrata in vigore del presente articolo, i requisiti ivi previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio.
Art. 12
1. I soggetti di cui all’articolo 1 i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell’esercizio del proprio mandato, hanno diritto all’assegno vitalizio indipendentemente dall’età e dalla durata effettiva del mandato stesso.
2. Qualora l’inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall’esercizio del mandato, l’assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il soggetto svolge un’attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l’assegno vitalizio non spetta, e se già concesso è revocato. Il competente ufficio del Consiglio regionale può disporre ogni accertamento e può richiedere all’interessato l’esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo la sospensione dell’erogazione dell’assegno fino a quando l’interessato non adempia.
4. Ai fini del comma 3, l’esercizio di cariche pubbliche elettive non costituisce attività di lavoro.
5. Ai fini della presente legge, le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalla Sito esternolegge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro.
Art. 13
1. L’accertamento dell’invalidità di cui all’articolo 12 è compiuto, con i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall’Ufficio di presidenza e uno indicato dall’interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l’Ufficio di presidenza, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. L’assegno vitalizio decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
Art. 14
1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 12, comma 1, qualora il soggetto non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l’ammontare dell’assegno vitalizio è quello minimo previsto dall’articolo 18. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, l’ammontare dell’assegno è commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati.
Art. 15
1. Il soggetto che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia almeno trenta mesi di anzianità contributiva ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a completare i cinque anni necessari a conseguire il diritto all’assegno vitalizio minimo; l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui all’articolo 20, qualora il dante causa sia deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l’assegno vitalizio.
3. La domanda per l’ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere o del componente della Giunta. All’atto della domanda, l’interessato può optare per il versamento in unica soluzione oppure per il versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio.
3 bis. Qualora l’interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un’unica soluzione. (12)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 85.

4. Il soggetto di cui all’articolo 1 cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
5. I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l’ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
6. I soggetti sospesi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 235/2012 (68)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 13.

non hanno facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per la maturazione dell’assegno vitalizio e della indennità di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva è data facoltà di effettuare, in unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione.
Art. 16
1. I soggetti di cui all’articolo 1 che cessano dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all’assegno vitalizio e che non intendono, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita con domanda al presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.
3. La stessa facoltà di cui al comma 1, nel caso di decesso del soggetto, compete agli aventi diritto di cui all’articolo 20. In tali casi, la domanda al presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.
3 bis. I soggetti di cui all’articolo 1 che intendono rinunciare al vitalizio non ancora percepito, maturato con la contribuzione relativa a tutti gli anni di mandato svolto, presentano al Presidente del Consiglio la domanda di restituzione di tutte le somme versate. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente articolo. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 11. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati per coloro per i quali è stata sospesa per qualsiasi motivo la percezione del vitalizio già in essere. (76)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.

3 ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) per la determinazione della quota parte non assoggettata a tassazione si considerano le trattenute operate nell’anno di competenza decurtate da quelle restituite in riferimento al medesimo periodo temporale. (76)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.

3 quater. L’applicazione del presente articolo avviene entro i limiti di disponibilità di bilancio. (76)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.

Art. 17
1. L’erogazione dell’assegno vitalizio regionale è sospesa qualora il beneficiario sia rieletto al Consiglio regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta regionale della Toscana o di altra Regione.(87)

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 3.

2. Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di sospensione il diritto all’assegno vitalizio viene ripristinato.(87)

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 3.

(109

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 14.

3. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale della Toscana o a presidente della Giunta regionale o di ulteriore nomina a componente della Giunta regionale, la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente. In tali casi si applicano le aliquote fissate dall’articolo 18. E’ data facoltà di optare per il mantenimento dell’assegno vitalizio corrispondente agli anni già maturati nelle misure previste dall’articolo 27, comma 1, restando comunque soggetti alla trattenuta di cui all’articolo 4, ridotta ai sensi dell’articolo 18, comma 6.
Art. 18
1. L’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato in percentuale sull’indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l’assegno.
2. La misura dell’assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
anni di contribuzione: 5 percentuale sull’indennità mensile lorda: 20 per cento
anni di contribuzione: 6 percentuale sull’indennità mensile lorda: 23 per cento
anni di contribuzione: 7 percentuale sull’indennità mensile lorda: 26 per cento
anni di contribuzione: 8 percentuale sull’indennità mensile lorda: 29 per cento
anni di contribuzione: 9 percentuale sull’indennità mensile lorda: 32 per cento
anni di contribuzione: 10 percentuale sull’indennità mensile lorda: 35 per cento
anni di contribuzione: 11 percentuale sull’indennità mensile lorda: 38 per cento
anni di contribuzione: 12 percentuale sull’indennità mensile lorda: 41 per cento
anni di contribuzione: 13 percentuale sull’indennità mensile lorda: 44 per cento
anni di contribuzione: 14 percentuale sull’indennità mensile lorda: 47 per cento
anni di contribuzione: 15 e oltre percentuale sull’indennità mensile lorda: 50 per cento
3. Le percentuali di cui al comma 2 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, Sito esternodella Sito esternol. 266/2005 . (70)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 15.

3 bis. Ai soli fini della determinazione dell’importo dell’assegno vitalizio l’indennità mensile lorda è rivalutata annualmente, in misura pari al 75 per cento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 1° gennaio 2015. (71)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 15.

4. I consiglieri o il presidente della Giunta rieletti e i componenti della Giunta nuovamente nominati, che già siano destinatari di assegno vitalizio, hanno facoltà di continuare il versamento dei contributi nella misura di cui all’articolo 4 e l’assegno vitalizio è determinato nell’ammontare previsto dal comma 2.
5. I soggetti di cui al comma 4 hanno altresì facoltà di mantenere l’assegno vitalizio maturato e restano comunque soggetti alla trattenuta dell’articolo 4 come ridotta ai sensi del comma 6.
6. Ai soggetti che hanno maturato oltre quattordici anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell’ipotesi prevista dal comma 4 e dall’articolo 17, comma 3, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l’assegno vitalizio di cui all’articolo 4 è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella del 10 per cento.
Art. 19
1. L’assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all’articolo 11.
2. Nel caso in cui il soggetto, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, l’assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
3. La corresponsione dell’assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del titolare.
4. Con cadenza annuale la competente struttura del Consiglio regionale provvede d’ufficio alla verifica dell’esistenza in vita dell’avente diritto, del suo stato vedovile o dell’assenza della condizione di convivente di fatto, ovvero del permanere degli altri requisiti di legge per i soggetti di cui all’articolo 20.(110)

Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 15.

Art. 20
1. In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l’assegno stesso viene riversato, nei casi e nella misura di cui all’articolo 21:
a) al coniuge finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria;
b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;
c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purché in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l’anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015 . n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).(77)

Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 37.

d) al convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio che perduri stabilmente da almeno tre anni. A tal fine, il consigliere, al momento di assunzione della carica, rende, sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarazione in cui si indicano le generalità del convivente e la data d’inizio della convivenza. Nel caso in cui la convivenza abbia inizio nel corso dell’esercizio del mandato, la dichiarazione è resa a tale momento ed il periodo di stabilità richiesto è calcolato a decorrere dalla data della dichiarazione stessa.
2. Il competente ufficio del Consiglio regionale può chiedere ai figli maggiorenni inabili al lavoro di cui al comma 1, lettera c) di sottoporsi a visita del collegio medico di cui all’articolo 13.
3. Per la corresponsione dell’assegno vitalizio indiretto i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare domanda diretta al presidente del Consiglio corredata dai documenti indicati dal competente ufficio del Consiglio.
4. Il diritto all’assegno vitalizio indiretto si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d) il diritto si estingue nel momento in cui il beneficiario contrae matrimonio.
5. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che intendono avvalersi del beneficio della reversibilità dell’assegno vitalizio a favore del convivente, ai sensi del comma 1, lettera d), presentano entro il termine di trenta giorni la dichiarazione relativa alla convivenza già in atto.
Art. 21
1. L’ammontare dell’assegno vitalizio indiretto previsto per i soggetti di cui all’articolo 20 è stabilito in percentuale sull’assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
a) al coniuge o in assenza di questi al convivente, in mancanza di figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento;
b) al coniuge o in assenza di questi al convivente e ai figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento al coniuge o in assenza di questi al convivente, 15 per cento ad ogni figlio, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno; se i figli aventi diritto all’assegno sono più di due la quota percentuale dell’assegno è stabilita in parti uguali per ciascun figlio;
c) ai figli aventi diritto, in assenza del coniuge o del convivente: 60 per cento nel caso che un solo figlio ne abbia diritto, aumento del 15 per cento per ogni ulteriore figlio avente diritto, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno, con suddivisione della quota percentuale complessiva in parti uguali per ciascun figlio.
2. L’assegno vitalizio indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Art. 22
1. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 si applicano ai soggetti di cui all’articolo 1 e ai loro aventi causa.
2. I soggetti di cui all’articolo 20 hanno diritto all’assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, indipendentemente dalla sua età, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo sia stato completato ai sensi dell’art. 15, comma 2.
3. La corresponsione dell’assegno vitalizio indiretto cessa al termine del mese in cui avviene la perdita delle condizioni di cui all’articolo 20 o il decesso del beneficiario.
Art. 23
1. In caso di decesso avvenuto per cause di servizio, l’assegno vitalizio indiretto compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall’articolo 18, anche se il soggetto di cui all’articolo 1 deceduto non abbia versato contributi per cinque anni.
Art. 23 bis
- Divieto di cumulo degli assegni vitalizi (88)

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 4.

1. L’assegno vitalizio diretto o indiretto di cui agli articoli 11 e 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
Art. 23 ter
1. Il Al fine dell’applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies il soggetto avente diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio, al momento della presentazione della relativa domanda, presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 46 del d.p.r. 445/2000 attestante la sussistenza o meno di altri istituti derivanti dall’avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris.
2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.
3. I termini per la corresponsione dell’assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
4. Con cadenza annuale il settore competente del Consiglio regionale verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 e, in caso di dichiarazione mendace, provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Art. 23 quater
1. Il soggetto che percepisce l’assegno vitalizio della Regione Toscana il quale, dopo la dichiarazione di cui all’articolo 23 ter, comma 1, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell’avere espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. Nel caso di mancata comunicazione, laddove il settore competente del Consiglio regionale accerti la fruizione dell’assegno vitalizio della Regione Toscana e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Art. 23 quinquies
Abrogato.
Art. 24
- Assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia (13)

Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 86.

1. L’Ufficio di presidenza delibera in ordine all’assicurazione contro gli infortuni e l’invalidità permanente, anche derivante da malattia, dei consiglieri, del presidente della Giunta e dei componenti della Giunta, per la durata del loro mandato.
2. Il costo della polizza è coperto con trattenute d’ufficio sulle indennità.
Art. 24 bis
1. Il consigliere o l’assessore regionale che intenda stipulare una polizza previdenziale integrativa può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l’effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.
Art. 24 ter
1. Il consigliere o l’assessore regionale che intenda compiere atti di liberalità, ad esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi connessi all’esercizio del mandato, può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l’effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.
Art. 25
- Beneficiari dell’indennità di fine mandato
1. L’indennità di fine mandato spetta:
a) ai soggetti di cui all’articolo 1 non eletti o non nominati (14)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 87.

nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;
b) ai soggetti di cui all’articolo 1 che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, escluso il caso di cessazione del mandato per decadenza salvo il diritto alla restituzione delle relative trattenute, senza interessi;
c) agli aventi diritto di cui all’articolo 20, in caso di decesso del dante causa durante l’esercizio del mandato.
Art. 26
- Misura dell’indennità di fine mandato
1. La misura dell’indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, per un massimo di dieci anni (56)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.

in una mensilità dell’indennità di carica lorda in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006). (72)

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.

1 bis. Restano fermi gli anni di mandato, anche superiori a dieci, maturati ai fini dell’indennità di fine mandato alla data di entrata in vigore della Sito esternolegge 213/2012 . (57)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1.(72)

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.

4. Il soggetto che abbia già beneficiato della liquidazione dell’indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione o ulteriore nomina in legislatura non immediatamente successiva a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi.
5. L’attribuzione dell’indennità viene effettuata dalla competente struttura del Consiglio entro tre mesi dall’inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.
5 bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l’erogazione anticipata di parte dell’indennità di fine mandato nella misura non superiore all’ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L’erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio. (73)

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.

Art. 27
- Disposizioni transitorie
1. Per i consiglieri in carica fino alla quinta legislatura, l’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato in percentuale dell’indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l’assegno vitalizio, nelle seguenti misure:
anni di contribuzione: 5 percentuale sull’indennità mensile lorda: 30 per cento
anni di contribuzione: 6 percentuale sull’indennità mensile lorda: 33 per cento
anni di contribuzione: 7 percentuale sull’indennità mensile lorda: 36 per cento
anni di contribuzione: 8 percentuale sull’indennità mensile lorda: 39 per cento
anni di contribuzione: 9 percentuale sull’indennità mensile lorda: 42 per cento
anni di contribuzione: 10 percentuale sull’indennità mensile lorda: 45 per cento
anni di contribuzione: 11 percentuale sull’indennità mensile lorda: 48 per cento
anni di contribuzione: 12 percentuale sull’indennità mensile lorda: 51 per cento
anni di contribuzione: 13 percentuale sull’indennità mensile lorda: 54 per cento
anni di contribuzione: 14 percentuale sull’indennità mensile lorda: 57 per cento
anni di contribuzione: 15 percentuale sull’indennità mensile lorda: 6 0 per cento
anni di contribuzione: 16 e oltre percentuale sull’indennità mensile lorda: 63 per cento
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, Sito esternodella l. 266/2005 . (59)

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 14.

4. I soggetti di cui all’articolo 1 in carica all’entrata in vigore della presente legge che nella settima legislatura abbiano optato per il regime di astensione dal versamento dei contributi previdenziali, in attuazione delle previsioni, allora vigenti, di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52 , hanno la facoltà di richiedere, con le modalità definite dall’Ufficio di presidenza, il riscatto delle annualità non versate, da realizzarsi entro il termine di corresponsione dell’indennità di fine mandato, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, con oneri a totale carico del richiedente.
Art. 27 bis
1. Per il quadriennio 2015-2018 (94)

Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 2.

sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti ed indiretti di assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione :
a) nessuna riduzione fino all’importo di euro 1.000,00;
b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00;
c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
e) nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00.
Art. 27 ter
1. I risparmi di spesa determinati dall’applicazione dell’articolo 11, comma 3, e dell’articolo 27 bis confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall’Ufficio di presidenza.
CAPO IV
- Trattamento economico di missione e autovetture di servizio (60)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 15.

Art. 28
- Trattamento di missione nel territorio regionale (61)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 16.

Abrogato.
Art. 29
- Autovetture e rimborsi per attività istituzionali delle commissioni (61)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 16.

Abrogato.
Art. 30
- Trattenuta per utilizzo di autovettura di servizio (61)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 16.

Abrogato.
Art. 31
- Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1 che si recano fuori del territorio regionale per ragioni del loro ufficio spetta (18)

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 4.

il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
2. La missione è preventivamente autorizzata dal presidente del Consiglio per i consiglieri e, limitatamente alle missioni all’estero, (1)

Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 37.

dal presidente della Giunta per i componenti della Giunta.
3. Il giorno, l’ora di inizio ed il termine della missione e le altre indicazioni di spesa relative alla missione stessa devono risultare da dichiarazione sottoscritta dall’interessato, resa attraverso il modulo predisposto dalla struttura regionale competente.
3 bis. Le missioni nel territorio regionale sono autorizzate di diritto in funzione dell’espletamento del mandato e non danno luogo ad alcun rimborso delle spese. (62)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 17.

Art. 32
Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, che si recano in missione fuori dal territorio regionale spetta:
a) il rimborso delle spese di trasporto su mezzi pubblici o aereo, ove espressamente autorizzato, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio;
b) il rimborso del vagone letto o cuccetta;
c) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro, calcolato con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza;
d) il rimborso della spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino;
e) il rimborso delle spese di taxi nell’ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;
f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.
Art. 36
- Spese di rappresentanza
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1 che si rechino in missione in rappresentanza della Regione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per motivi di rappresentanza o in ragione della carica ricoperta, dietro presentazione di idonea documentazione o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell’interessato.
Art. 37
- Anticipo della missione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, autorizzati a recarsi in missione, possono chiedere l’anticipazione delle presumibili spese. (22)

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 7.

2. Il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione. (23)

Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 7.

Art. 37 bis
1. Le autovetture di servizio con autista possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità unitarie di gestione secondo criteri di economicità del proprio parco autovetture, comprese quelle in uso agli assessori, ed al Sottosegretario alla presidenza della Giunta (121)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 4.

al fine di assicurare la massima razionalizzazione della spesa,
3. Le autovetture di servizio con autista possono essere attribuite in uso non esclusivo:
a) ai consiglieri;
b) alle autorità monocratiche di tutela e di garanzia ed ai presidenti degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale.
4. L’uso delle autovetture di cui al comma 3 è concesso, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, nei casi di effettiva necessità legati ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati in alternativa i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per l’ amministrazione regionale ed uguale efficacia.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso comportare il superamento del limite complessivo di spesa per tutte le autovetture di servizio stabilito dalla normativa nazionale.
Art. 38
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge si fa fronte, per l’esercizio 2008, con gli stanziamenti previsti dal capitolo 100 del bilancio del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede mediante i corrispondenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 39
- Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali);
2) 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
3) 30 giugno 1986, n. 31 (Modifica alla legge regionale 48/1983 contenente: norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
4) 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali);
5) 16 novembre 1987, n. 55 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1983 , n. 48 concernente norme sulla previdenza l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
6) 8 febbraio 1994, n. 20 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
7) 29 marzo 1994, n. 27 (Ulteriore integrazione alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
8) 27 febbraio 1995, n. 22 (Nuove modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
9) 28 marzo 2000, n. 46 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri della Regione Toscana”. Modifiche);
10) 11 luglio 2000, n. 59 (Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali: modificazioni);
11) 16 agosto 2001, n. 37 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 “Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali” e legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”. Modifiche);
12) 31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 “Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali” e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni, e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana” e successive modificazioni);
13) 18 febbraio 2002, n. 6 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”);
14) 8 marzo 2004, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”. Modifiche);
15) 3 agosto 2004, n. 45 (Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana”);
16) 28 luglio 2006, n. 36 (Ambito di applicazione nell’ordinamento regionale dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Legge finanziaria per il 2006”).
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), sono soppresse le parole: “nonché la normativa in materia di indennità, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettative, assicurazioni e previdenza prevista per i componenti della Giunta che ricoprono la carica di Consigliere regionale”.
2 bis. Alla data di entrata in vigore dell’articolo 10 bis è abrogato l’articolo 154 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012). (65)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 20.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 87.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 152.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 14 , ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n, 15, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.