Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima,
del 16 gennaio 2009
Art. 26
- Misura dell’indennità di fine mandato
1. La misura dell’indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato,
per un massimo di dieci anni (56) Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.
in una mensilità dell’indennità di carica lorda in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica
per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006). (72) Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1.(72) Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.
4. Il soggetto che abbia già beneficiato della liquidazione dell’indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione o ulteriore nomina in legislatura non immediatamente successiva a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi.
5. L’attribuzione dell’indennità viene effettuata dalla competente struttura del Consiglio entro tre mesi dall’inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.
5 bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l’erogazione anticipata di parte dell’indennità di fine mandato nella misura non superiore all’ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L’erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio. (73) Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.