Art. 18
1. L’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato in percentuale sull’indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l’assegno.
2. La misura dell’assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
anni di contribuzione: 5 percentuale sull’indennità mensile lorda: 20 per cento
anni di contribuzione: 6 percentuale sull’indennità mensile lorda: 23 per cento
anni di contribuzione: 7 percentuale sull’indennità mensile lorda: 26 per cento
anni di contribuzione: 8 percentuale sull’indennità mensile lorda: 29 per cento
anni di contribuzione: 9 percentuale sull’indennità mensile lorda: 32 per cento
anni di contribuzione: 10 percentuale sull’indennità mensile lorda: 35 per cento
anni di contribuzione: 11 percentuale sull’indennità mensile lorda: 38 per cento
anni di contribuzione: 12 percentuale sull’indennità mensile lorda: 41 per cento
anni di contribuzione: 13 percentuale sull’indennità mensile lorda: 44 per cento
anni di contribuzione: 14 percentuale sull’indennità mensile lorda: 47 per cento
anni di contribuzione: 15 e oltre percentuale sull’indennità mensile lorda: 50 per cento
3 bis. Ai soli fini della determinazione dell’importo dell’assegno vitalizio l’indennità mensile lorda è rivalutata annualmente, in misura pari al 75 per cento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 1° gennaio 2015. (71) Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 15.
4. I consiglieri o il presidente della Giunta rieletti e i componenti della Giunta nuovamente nominati, che già siano destinatari di assegno vitalizio, hanno facoltà di continuare il versamento dei contributi nella misura di cui all’articolo 4 e l’assegno vitalizio è determinato nell’ammontare previsto dal comma 2.
5. I soggetti di cui al comma 4 hanno altresì facoltà di mantenere l’assegno vitalizio maturato e restano comunque soggetti alla trattenuta dell’articolo 4 come ridotta ai sensi del comma 6.
6. Ai soggetti che hanno maturato oltre quattordici anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell’ipotesi prevista dal comma 4 e dall’articolo 17, comma 3, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l’assegno vitalizio di cui all’articolo 4 è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella del 10 per cento.