Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima,
del 16 gennaio 2009
Art. 15
1. Il soggetto che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia almeno trenta mesi di anzianità contributiva ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a completare i cinque anni necessari a conseguire il diritto all’assegno vitalizio minimo; l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui all’articolo 20, qualora il dante causa sia deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l’assegno vitalizio.
3. La domanda per l’ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere o del componente della Giunta. All’atto della domanda, l’interessato può optare per il versamento in unica soluzione oppure per il versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio.
4. Il soggetto di cui all’articolo 1 cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
5. I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l’ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
6. I soggetti sospesi
ai sensi dell'
articolo 8 del d.lgs. 235/2012 (68) Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 13.
non hanno facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per la maturazione dell’assegno vitalizio e della indennità di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva è data facoltà di effettuare, in unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione.