Menù di navigazione

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto, adegua l’ordinamento della Regione Toscana:
a) alla Sito esternolegge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );
b) alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). (66)

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:
a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;
b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;
c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;
d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
e) attività in favore dei toscani all’estero. (69)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.