Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 13 maggio 2009
Art. 7
- Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari(14)
1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 141 della l.r. 65/2014 e secondo la disciplina di cui agli articoli 142 e 145 della medesima l.r. 65/2014. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 145, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2022 (53). (49)
2 bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), i comuni possono prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l’applicazione della presente legge nel territorio di competenza. (50)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 51, e poi così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .
Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.