Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 5
- Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo(22)
1. L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al d.m. salute 11 agosto 2014.
2. I servizi veterinari delle aziende USL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al d.m. 11 salute agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.