Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 3
- Programmazione(10)
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), sono individuati gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare e il loro coordinamento con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea. (20)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.