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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 6
- Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione.(6)

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 47.

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il PRS, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. In particolare il PRS:
a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa;
b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione e all’attuazione del programma nazionale della ricerca per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca;
c) definisce le metodologie di coordinamento intersettoriali con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
d) definisce le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso l’individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;
e) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca;
f) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
g) definisce le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;
h) definisce le strategie per promuovere l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare per la promozione e il sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.