Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20
Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto della Regione Toscana;
considerato quanto segue :
1. La Regione Toscana ha competenza legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, che esercita nel rispetto della legislazione statale e dell'autonomia universitaria e delle istituzioni di alta cultura;
2. La Regione per favorire la capacità attrattiva delle strutture didattiche e di ricerca all’interno dello spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000, si propone di promuovere la qualificazione del sistema universitario e dell’alta formazione, la valorizzazione delle risorse umane e l’attivazione di rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione delle autonomie locali;
3. Al fine di rafforzare l’integrazione dei soggetti operanti in Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca, nel rispetto delle specifiche autonomie, si rende necessaria l’istituzione di un coordinamento denominato “rete regionale della ricerca”;
4. Al tempo stesso si ritiene di rendere stabile la rete regionale della ricerca e di consentire la partecipazione dei suoi membri alle procedure della programmazione regionale mediante l’istituzione di un organismo di consultazione della Giunta regionale quale la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione;
5. Al fine di poter disporre di una base di conoscenza qualificata in materia di ricerca ed innovazione, la Regione affida all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) il compito di effettuare studi ed analisi in materia, tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione;
6. Abrogato;(12)
7. Abrogato;(12)
si approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.