Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20
Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 6
- Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione.(6)
1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il PRS, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. In particolare il PRS:
a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa;
b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione e all’attuazione del programma nazionale della ricerca per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca;
c) definisce le metodologie di coordinamento intersettoriali con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
d) definisce le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso l’individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;
e) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca;
f) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
g) definisce le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;
h) definisce le strategie per promuovere l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare per la promozione e il sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.