Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20
Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 13
- Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel DEFR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 6.(11)
2. Agli oneri per l'attività dell’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 9, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2010 si fa fronte:
- per l’anno 2009 con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione-Spese correnti” del bilancio di previsione 2009;
- per l’anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione-Spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
4. Il finanziamento dell’attività di cui all’articolo 11 è garantito, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.