CAPO VII
- Disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale
SEZIONE I
Art. 48
1. Il presente capo, per quanto non previsto dalla l.r. 4/2008 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale, disciplina l’organizzazione e l’ordinamento del personale assegnato alla struttura organizzativa del Consiglio regionale, alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari. SEZIONE II
- Ordinamento delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 49
- Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
2. Ciascun componente dell’Ufficio di presidenza, il Portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto,
ove istituito, (130) Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 41, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il segretario generale.
4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, (257) Parole soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 14
la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione. (131) Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 41, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla X legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n, 90, art. 85.
(305) Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.
4 bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:
4 ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l’operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4 bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale. (132 bis) Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 41, comma 5.
(305) Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.
Art. 49 bis
1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, è individuato prioritariamente, con le modalità di cui al presente articolo, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale nell'ultima legislatura (162) Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2015, n. 58, art. 1.
. 3. L'elenco reca per ogni nominativo:
c) anzianità di servizio maturata presso le segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari;
d) qualifiche ricoperte nel corso del servizio svolto;
e) ulteriori esperienze lavorative;
f) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.
4. Nella legislatura successiva, i gruppi e gli organismi politici consiliari individuano il personale delle proprie segreterie all'interno dell'elenco, fino ad esaurimento dello stesso, per una quota non inferiore al 40 (164) Numero così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58, art. 1.
per cento del finanziamento a loro disposizione ai sensi dell'articolo 49, comma 4 bis, e della normativa statale ivi richiamata. 5. La disposizione del comma 4, non si applica ai gruppi composti da un solo consigliere, né ai singoli componenti del gruppo misto, per i quali il finanziamento disponibile non consente di individuare più di una unità di personale di segreteria. Non si applica, altresì, qualora nel corso della legislatura sia necessario sostituire personale di segreteria cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo. (345) Periodo aggiunto con l.r. 2 agosto 2023, n. 37, art 1.
6. In caso di cessazione anticipata della legislatura, l'elenco è formato alla data di cessazione della legislatura.
Art. 50
- Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
2 bis. Il responsabile delle strutture di supporto dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49 bis, può essere scelto fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a), b) e c bis), (77) Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 4.
al personale appartenente alla categoria D o corrispondente.(11) Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36, art. 1, comma 2, ed ora così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 43, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.
Art. 51
- Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c):
a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione;
c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell’opposizione;
2 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 2, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione. (224) Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 14.
3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell’interessato e del Presidente, del Portavoce dell’opposizione o del componente dell’Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria è responsabile, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell’opposizione, di un altro componente dell’Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare
(179) Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 8.
. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, commi 1 e 2. (67) Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 115.
5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore complessità di cui all'articolo 20 della l.r. 4/2008 con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. (140) Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 44, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
(307) Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.
6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata. (12) Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 44, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
(307) Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.
6 bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale. (13) Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 44, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
(307) Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.
8. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera a) la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto, a cura della struttura competente in ordine a quest’ultimo.
9. All’instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui all’articolo 50, comma 2, lettere b) e c), provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all’
articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008 .
10. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell’anzianità di servizio
nell’area (344) Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 44.
o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a tempo indeterminato è riassunto automaticamente nella
nell’area (344) Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 44.
o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata nella
medesima area (344) Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 44.
o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b) la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
12. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell’incarico.
13. L’assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
Art. 52
1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l’intera durata in carica, di un portavoce o di un responsabile delle relazioni istituzionali o di entrambe le figure, anche esterni all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione, per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione. (186) Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 6.
3. L’incarico è disposto con decreto del Presidente del Consiglio regionale.
5. Il trattamento economico è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, commi 4 e 4 bis, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.(143) Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 45, comma 3, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85, e poi comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 6.
(309) Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.
8. L’incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.
Art. 53
- Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione; (15) Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 1.
1 bis. Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a) e b), e ad esso, in deroga all’articolo 53, comma 8 bis, non si applica l’articolo 51, comma 8. (188) Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 7.
4 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 4, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione. (226) Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 16.
5. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell’interessato e del Presidente, del portavoce dell’opposizione o del componente dell’Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria fa parte, venga chiamato a far parte dell’ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell’opposizione, di un altro componente dell’Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare oppure qualora, previo consenso dell’interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
5 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3.(68) Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 116.
7. L’assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto al ruolo regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
8. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.
Art. 54
Abrogato.
SEZIONE III
- Strutture dei gruppi consiliari e personale assegnato
Art. 55
- Segreterie dei gruppi consiliari
1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4.(297) Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 4. Ora l'art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.
(227) Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 17.
(218) Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 21.
2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente
il limite di spesa di cui all'articolo 49, comma 4 bis, lettera b). (152) Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 48, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella rideterminazione degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque criteri di proporzionalità tra l’assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione.
6. Nel caso di fusione di più gruppi consiliari durante la legislatura il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma numerica delle dotazioni di personale dei gruppi consiliari originari, ferma restando l’unicità della figura del responsabile di segreteria del nuovo gruppo.
Art. 56
a) tra il personale regionale a tempo indeterminato;
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione; (19) Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 2.
4. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari. I dipendenti sono ricollocati nel contingente di personale di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo.
5. Il personale di cui al comma 1, lettera b) comandato è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
6. Agli adempimenti relativi all’instaurazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, del personale di cui al comma 1,
(22) Periodo abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 2.
provvede la struttura individuata, a tali fini, dalle intese di cui all’
articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008 . Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente di gruppo e nei limiti della dotazione organica di ogni gruppo stabilita con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4.
8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve e si provvede alla sua integrazione, ferma restando la durata complessiva del contratto e acquisito il preventivo consenso dell’interessato, nei seguenti casi:
a) qualora il personale venga chiamato a far parte dell’ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell’opposizione o di un altro componente dell’Ufficio di presidenza;
b) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa;
c) qualora il rapporto di lavoro sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;
9. Il contratto di lavoro del personale a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari si risolve a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso di scioglimento del gruppo.
10. Il contratto di cui al comma 9 non si risolve qualora lo scioglimento del gruppo sia conseguente alla fusione di uno o più gruppi o dia luogo alla nascita di un nuovo gruppo ovvero il personale sia richiesto dal capogruppo di un gruppo già esistente o da uno dei soggetti di cui all’articolo 49, comma 2. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso.
12. L’assegnazione al gruppo è subordinata alla preventiva acquisizione dell’assenso scritto dell’interessato da parte del presidente del nuovo gruppo.
13. L’assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma 1, lettere b) e c) non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
14. È vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.
Art. 57
1. La definizione delle modalità di svolgimento dell’orario di lavoro del personale dei gruppi consiliari compete, tenuto conto delle esigenze dei rispettivi presidenti, ai responsabili di segreteria dei gruppi stessi. Tali responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale regionale.
Art. 58
- Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari
1. Alla segreteria di ciascun gruppo consiliare è preposto un responsabile, scelto tra il personale di cui all’articolo 56, comma 1. Nei casi in cui il responsabile non sia dipendente regionale, l’incarico è attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero con contratto di diritto privato a tempo determinato, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, (158) Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 51, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
salvo quanto previsto dal comma 3. (311) Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.
3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l’insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13. (159)
Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50, commi 2 e 3, all’articolo 51, commi da 8 a 13, e all’articolo 56. (159) Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 51, comma 2, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85., poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 6. Ora l'art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.
Art. 59
1. Per il gruppo misto, di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all’articolo 8 della l.r. 83/2012 . (160) Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 52, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
SEZIONE IV
Art. 60
“2 bis. Il Consiglio regionale, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all’
articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attività nuovi o comunque non già assicurati dal personale del Consiglio stesso.
2 ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità, stabilisce il servizio o l’attività da svolgere in forma associata e indica espressamente l’oggetto, la durata, le modalità dello svolgimento del servizio o dell’attività, i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione.”
.
Art. 61
“j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale, ivi compresi i dirigenti, su proposta del direttore dell’area di assegnazione, nonché nei confronti dei responsabili delle strutture di supporto degli organi del Consiglio regionale e, su proposta di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.”
.
Art. 62
“h) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale direttamente assegnato alla direzione di area non appartenente alla qualifica dirigenziale e nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione stessa.”
.
Art. 63
“Art. 22 bis Dirigenti con contratto a tempo determinato
1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, possono essere attribuiti dal segretario generale, su proposta del direttore di area di destinazione nel caso in cui l’incarico debba svolgersi all’interno della direzione di area, con contratto di diritto privato a tempo
determinato, cui provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cuiall’articolo 29, comma 6.
2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di
lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.
3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore ai cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo segretario generale ed è rinnovabile.
4. L’incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.”
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Art. 64
“2 bis. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’Ufficio di presidenza può attribuire l’incarico stesso ad un dirigente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete,
oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.
2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l’Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire
l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale a un dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura.
2 quater. Al dirigente incaricato di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.
2 quinquies. L’incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale.”
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“5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all’articolo 15, commi 3, 4 e 5
della legge 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l’attribuzione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.”
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Art. 65
“Art. 25 bis Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti
1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.
2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale,
sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati.
3. La mobilità dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta è
disposta, sentiti il dirigente interessato e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d’intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.
4. Alle modalità ed alle procedure per l’attuazione della mobilità tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, o, in assenza di quest’ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta
di cui all’
articolo 18, comma 4, della l.r. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area.
5. Il trasferimento ed il comando dei dirigenti del ruolo del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal segretario generale previo parere favorevole del direttore dell’area di appartenenza del dirigente interessato.”
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Art. 66
“Art. 27 bis Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale
1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla
Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale, sentiti
il dipendente e i direttori di area interessati.
3. La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale, su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d’intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.
4. Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
5. Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.
6. Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell’ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.
7. Il comando di cui al comma 6, disposto previo assenso del dipendente, non può
avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.
8. Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all’articolo 29, comma 6.
9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è
disposto d’intesa con l’amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il
distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.
10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco
sono a carico dell’ente di provenienza del personale distaccato.”
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Art. 67
“Art. 27 ter Attività extraimpiego del personale
1. Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al
capo IV della l.r. 1/2009 in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 3 e 34, comma 4 attribuite al segretario generale.
2. All’attuazione delle disposizioni previste al comma 1, il Consiglio regionale provvede con regolamento interno.
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2 al personale
del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all’
articolo 69 della l.r. 1/2009 .
4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui
all’articolo 53 del
d.lgs.165/2001 .”
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Art. 68
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
l.r. 1/2009 .”
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Art. 68 bis
1. Agli oneri di cui all’articolo 7 bis, comma 4, stimati annualmente in euro 220.000,00, si fa fronte per le annualità 2010 e 2011 con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011 annualità 2010 e 2011.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con successive leggi di bilancio.