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Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

CAPO VI
- Ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione
Art. 40
- Strutture di supporto agli organi di governo
1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all’interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all’articolo 43.
2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.
2 bis. Il Sottosegretario alla presidenza dispone di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne, che non si sovrappone con l’ufficio di segreteria di cui dispone il gruppo consiliare cui il Sottosegretario stesso appartiene in qualità di consigliere regionale. (312)

Comma aggiunto con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 1, comma 1.

3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori. (120)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 35, comma 1.

3 bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale.(64)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 112.

4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, (313)

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 1, comma 2.

nel rispetto dei limiti di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 e ne determina altresì la relativa dotazione organica assegnando alla struttura di cui al comma 2 bis una unità di personale in meno rispetto alla dotazione massima delle strutture di cui al comma 2. (314)

Parole aggiunte conl.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 1, comma 2.

Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma.
4 bis. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all’articolo 43, si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo, Sito esternodel Sito esternod.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 . (214)

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 17.

Art. 41
- Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
1. Gli incarichi di responsabile dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente, degli assessori e del Sottosegretario alla presidenza (315)

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 2.

sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.
2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:
a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione;(341)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 41.

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (341)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 41.

di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
c bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (341)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 41.

di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico. (74)

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 2.

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.
4. Il responsabile dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.
Art. 42
- Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell’amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente. (75)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 3.

2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento o del Sottosegretario alla presidenza. (316)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 3, comma 1.

In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute. (299)

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell’interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto o del Sottosegretario alla presidenza, (317)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 3.

venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta o del Sottosegretario alla presidenza. (317)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 3.

In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto o del Sottosegretario alla presidenza, (317)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 3.

venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7. (65)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 113.

4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell’anzianità di servizio nell’area (342)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 42.

o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nell’area (342)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 42.

o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata nella medesima area (342)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 42.

o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell’incarico.
9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui. (121)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 36, comma 1.

(300)

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9. (121bis)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 36, comma 2.

(300)

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

12. L’assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
Art. 43
- Portavoce del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per l’intera durata del proprio mandato, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico. (123)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 37, comma 1.

3. L’incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il rapporto di lavoro del Portavoce si costituisce con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per revoca dell’incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al Portavoce è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità ed il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute. (301)

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10. (302)

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

6. Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4.
7. L’incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.
Art. 44
- Personale delle strutture di supporto agli organi di governo
1. Il personale assegnato alle strutture di cui all’articolo 40 commi 1 e 2 (318)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 4, comma 1.

può essere scelto:
a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione;
c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.
1.1. Il personale assegnato alla struttura di cui all’articolo 40, comma 2 bis, può essere scelto esclusivamente tra i soggetti d cui al comma 1, lettere a) e b). (319)

Comma inserito con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 4, comma 2.

1 bis. Il personale con mansioni di autista è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed è scelto con le modalità di cui al comma 1. Tale personale può essere scelto tra soggetti di cui al comma 1, lettera c), nel limite percentuale massimo del 10 per cento sul numero degli autisti previsti nella dotazione organica della Giunta regionale. Il numero è arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore alla metà dell’unità di riferimento e per eccesso in caso di superamento di detta soglia. (183)

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 4, poi comma sostituito con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 5.

2. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciale di supporto.
3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), termina alla scadenza del mandato del relativo amministratore e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente, di ciascun componente la Giunta regionale o del Sottosegretario alla presidenza. (320)

Parole così sostituite l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 4, comma 3.

In tale ultimo caso all’interessato è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute. (303)

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

4. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell’interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte o del Sottosegretario alla presidenza, (321)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 4.

venga assegnato all’ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta o all’ufficio di segreteria del Sottosegretario alla presidenza. (321)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 4.

In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
4 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte o del Sottosegretario alla presidenza, (321)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 4.

venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, e dall'articolo 56, comma 7. (66)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 114.

5. Per gli uffici di segreteria il numero di personale a tempo determinato, escluso il responsabile, non può essere superiore al 50 per cento dei posti assegnati, con arrotondamento all’unità superiore.
5 bis. Per l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il numero di personale a tempo determinato di cui al comma 5 è definito con esclusione, oltre che del responsabile, anche del contingente di personale di cui al comma 1 bis. (183)

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 4, poi comma sostituito con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 5.

6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti. (124)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 38, comma 1.

6 bis. Nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10. (303)

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

125)

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 38, comma 2.

7. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.
7 bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all’articolo 41. (46)

Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 19.

8. L’assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto ai ruoli regionali. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
Art. 45
1. Al personale di cui all’articolo 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell’assegnazione, per le peculiarità dell’attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico.
Art. 46
- Forme di supporto all’esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica
1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di propria competenza, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti.
2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la Direzione generale della Giunta (126)

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 39, comma 1.

e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati.
3. I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze necessarie all’efficace ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 47
- Prestazioni esterne
1. La Giunta regionale, nell’ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.
2. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale individua con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun anno di legislatura e i criteri per la scelta degli stessi, fermo restando la necessità del possesso da parte degli esperti di idonee e comprovate esperienze rispetto all’incarico da ricoprire.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 101.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 102.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 103.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 104.

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Comma prima aggiunto con l.r. 8 febbraio 2010, n. 4 , art. 2; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 5.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 1, comma 2, ed ora così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Parole abrogate con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Periodo abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.11.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 20.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 74, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 75.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 152.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 153.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 109.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 113.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 114.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 115.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 116.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 60; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 61, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 1, ed infine abrogato con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 .

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 6.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 13, e poi così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 16.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 2.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 24.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 25, comma 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 29, comma 1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 4.

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Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 31, comma 1.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 32, ed ora così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 13 . Le modifiche introdotte dall'art. 13 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 2.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 1.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 39, comma 1.

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Nota soppressa.

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Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41 , comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla X legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n, 90 , art. 85 .

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 42, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .,ed ora così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 24 , art. 1.

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Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43,comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Nota soppressa.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi dellal.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 3, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 , e poi comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 47. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 2, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85. , poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 6 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

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Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 4, poi comma sostituito con l.r. 10 maggio 2022 , n. 14 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 5.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 3 . Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 4 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 8 . Le modifiche introdotte dall'art. 8 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 9 . Le modifiche introdotte dall'art. 9 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 12 . Le modifiche introdotte dall'art. 12 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 14 . Le modifiche introdotte dall'art. 14 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 15 . Le modifiche introdotte dall'art. 15 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 18 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 22 .

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 23 . Le modifiche introdotte dall'art. 23 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 5 ; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 21 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 6 .

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Nota soppressa.

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Per interpretazione autentica vedi l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 1 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 4 .

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Articolo sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 5 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 32.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 9 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Alinea così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 18 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 maggio 2022, n. 14 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 ,comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 57 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 58 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 4 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 5 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 .. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza dell'articolo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Parole aggiunte conl.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 1 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 3 , comma 1.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 1.

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Comma inserito con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 2.

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Parole così sostituite l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 36.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.