Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87
Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 11 ter
Modalità di finanziamento (25)
1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 1, sono finanziate con un corrispettivo (27) annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.
2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 2, se richieste, sono finanziate mediante l'erogazione di corrispettivi il cui ammontare è determinato, nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche “in house”, all’interno del piano annuale delle attività di cui all’articolo 7. (28)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.
Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.
Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .
Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.