Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85
Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 6
- Disposizioni di prima applicazione
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è dipendente della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale, purché sia in possesso dei titoli previsti per l’accesso e sia stato assunto a seguito di apposita procedura selettiva pubblica.
2. In assenza di procedura selettiva pubblica di assunzione, il personale di cui al comma 1, è inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale previo superamento di concorso riservato per l’accertamento della idoneità, da espletarsi secondo la normativa concorsuale vigente. (1)
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 18 febbraio 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.