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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 83

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, quarto comma della Costituzione;


Visto l’articolo 3, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Visto il pare del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30 ottobre 2009.


Considerato quanto segue:


1. con legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”), è stata modificata lalegge regionale 40/2005 allo scopo di introdurre, in primo luogo, il modello delle “società della salute”, originariamente adottato solo in via sperimentale, in secondo luogo, allo scopo di unificare i due strumenti di programmazione regionale, “piano sanitario regionale” e ”piano integrato sociale regionale”, e dare origine ad un’unica programmazione regionale integrata di ambito socio sanitario, ed, infine, allo scopo di ridefinire i compiti e la composizione della ”conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria”, adesso denominata ”conferenza regionale delle società della salute”;


2. sorge, perciò, la necessità di apportare alla l.r. 41/2005 le modifiche e le integrazioni che ne consentano il coordinamento alla vigente l.r. 40/2005 ;


3. per realizzare tale obiettivo, in alcuni casi sono state modificate o integrate direttamente le norme della l.r. 41/2005 , in altri casi, è stato fatto un mero rinvio alle nuove norme della l.r. 40/2005 , con l’intento di non effettuare modifiche sostanziali al testo della citata l.r. 41/2005 ;


si approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
Art. 2
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 41/2005 le parole “
Nel piano integrato sociale regionale di cui all’articolo 27
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nel piano sanitario e sociale integrato regionale di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 40/2005
”.
Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
…...“
1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del sistema integrato attraverso l’approvazione dei piani integrati di salute di cui all’articolo 21 della l.r. 40/2005 e concorrono alla programmazione regionale secondo le modalità previste dall’articolo 26.
”.
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
1. “Ove non costituita la società della salute, la comunità montana approva il piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della l.r. 40/2005 nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:
a) vi sia totale coincidenza tra l'ambito territoriale della comunità montana e quello della zona-distretto;
b) vi sia delega alla comunità montana da parte dei comuni delle funzioni amministrative di cui sono titolari.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 41/2005, le parole “
dall’articolazione zonale della conferenza dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla conferenza zonale dei sindaci
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 41/2005, le parole “
piano di zona
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano integrato di salute
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
3. La Regione favorisce il coordinamento tra il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'articolo 27 e quanto previsto dagli strumenti di programmazione delle politiche regionali per le montagne toscane e promuove intese ed accordi in ambito interregionale per le zone di confine.
”.
Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 41/2005, le parole “
programmazione di ambito zonale
” sono sostituite dalle seguenti: “
programmazione zonale
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 41/2005, le parole “
all’articolazione zonale della conferenza dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla conferenza zonale dei sindaci
”.
Art. 6
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale;
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 41/2005 le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
Art. 7
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
Art. 8
- Modifiche all’art. 26 della l.r. 41/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 41/2005, le parole “
conferenza permanente della programmazione socio-sanitaria
” sono sostituite dalle seguenti: “
conferenza regionale delle società della salute
”.
Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 27 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 27 - Programmazione regionale
1. La programmazione regionale degli interventi e servizi sociali è definita dal piano sanitario e sociale integrato regionale di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 40/2005.
”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 29 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 29 - Programmazione zonale
1. La programmazione zonale degli interventi e servizi sociali a livello di zona distretto è definita dal piano integrato di salute di cui all’articolo 21 della l.r. 40/2005.
”.
Art. 11
- Abrogazione dell’articolo 30 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 30 (Procedimento per l’approvazione del piano di zona) della l.r. 41/2005 è abrogato.
Art. 12
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 41/2005, le parole “
L’articolazione zonale della conferenza dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “
La conferenza zonale dei sindaci
”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 41/2005, le parole “
come individuate nell’allegato A alla L.R. n. 40/2005
” sono sostituite dalle seguenti: “
individuate secondo la procedura di cui all’articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 41/2005, sono soppresse le parole: “
, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 60,
”.
Art. 14
1. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
Art. 15
1. Il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il comune può delegare la gestione di interventi o servizi sociali all’azienda unità sanitaria locale.
”.
Art. 16
- Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 36 (Forme innovativa di gestione unitaria ed integrata dei servizi tra comuni e aziende unità sanitarie localo – Società della salute) della l.r. 41/2005 è abrogato.
Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 37 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 37 - Coordinatore sociale
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l’azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, commi 1 e 4.
2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:
a) è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;
c) fa parte dell’ufficio di direzione di cui all’articolo 64, comma 6, della l.r. 40/2005.
3. Ove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale è individuato ai sensi dell’articolo 64, commi 7 e 8, della l.r. 40/2005.
”.
Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 38 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 38 - Segreteria amministrativa
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci è assistita dalla segreteria amministrativa, di cui all'articolo 12, comma 8, della l.r. 40/2005.
2. Le funzioni della segreteria amministrativa sono individuate dalla conferenza zonale dei sindaci.
3. La segreteria amministrativa può essere costituita quale ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e l’azienda unità sanitaria locale della zona-distretto, così come indicate all'articolo 12, comma 8, della l.r. 40/2005, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 30, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
”.
Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 41/2005, le parole “
La Regione, le province ed i comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione, le province, i comuni e le società della salute, ove costituite.
Art. 20
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
Art. 21
- Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 43 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 43 - Relazione sullo stato di salute
1. La relazione sullo stato di salute di cui all’articolo 20, comma 1, lettera e), della l.r. 40/2005 è predisposta in collaborazione con gli osservatori provinciali territorialmente competenti ed è trasmessa alla Giunta regionale nei quindici giorni successivi alla sua approvazione.
”.
Art. 22
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
Art. 23
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
Art. 24
1. Al comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 47 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
2 bis.“Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute, ove costituite, adeguano i regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell’ISEE.
”.
Art. 25
1. Al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 41/2005, le parole “
conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria
” sono sostituite dalle seguenti: “
conferenza regionale delle società della salute
”.
Art. 26
1. Al comma 5 dell’articolo 50 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.
Art. 27
- Sostituzione dell’articolo 51 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 51 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 51 - Ufficio di direzione zonale
1. La conferenza zonale dei sindaci individua i responsabili delle attività ad integrazione socio-sanitaria gestite dai comuni in forma singola o associata. Tali responsabili integrano il comitato di coordinamento della zona-distretto di cui agli articoli 64, comma 6,e 66, comma 4, della l.r. 40/2005.
”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 41/2005, le parole “
piano integrato sociale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano sanitario e sociale integrato regionale
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.