Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 83

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, quarto comma della Costituzione;


Visto l’articolo 3, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Visto il pare del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30 ottobre 2009.


Considerato quanto segue:


1. con legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”), è stata modificata lalegge regionale 40/2005 allo scopo di introdurre, in primo luogo, il modello delle “società della salute”, originariamente adottato solo in via sperimentale, in secondo luogo, allo scopo di unificare i due strumenti di programmazione regionale, “piano sanitario regionale” e ”piano integrato sociale regionale”, e dare origine ad un’unica programmazione regionale integrata di ambito socio sanitario, ed, infine, allo scopo di ridefinire i compiti e la composizione della ”conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria”, adesso denominata ”conferenza regionale delle società della salute”;


2. sorge, perciò, la necessità di apportare alla l.r. 41/2005 le modifiche e le integrazioni che ne consentano il coordinamento alla vigente l.r. 40/2005 ;


3. per realizzare tale obiettivo, in alcuni casi sono state modificate o integrate direttamente le norme della l.r. 41/2005 , in altri casi, è stato fatto un mero rinvio alle nuove norme della l.r. 40/2005 , con l’intento di non effettuare modifiche sostanziali al testo della citata l.r. 41/2005 ;


si approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.