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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 83

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
1. “Ove non costituita la società della salute, la comunità montana approva il piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della l.r. 40/2005 nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:
a) vi sia totale coincidenza tra l'ambito territoriale della comunità montana e quello della zona-distretto;
b) vi sia delega alla comunità montana da parte dei comuni delle funzioni amministrative di cui sono titolari.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 41/2005, le parole “
dall’articolazione zonale della conferenza dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla conferenza zonale dei sindaci
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 41/2005, le parole “
piano di zona
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano integrato di salute
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
3. La Regione favorisce il coordinamento tra il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'articolo 27 e quanto previsto dagli strumenti di programmazione delle politiche regionali per le montagne toscane e promuove intese ed accordi in ambito interregionale per le zone di confine.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.