Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 83
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 37 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 37 - Coordinatore sociale
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l’azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, commi 1 e 4.
2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:
a) è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;
c) fa parte dell’ufficio di direzione di cui all’articolo 64, comma 6, della l.r. 40/2005.
3. Ove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale è individuato ai sensi dell’articolo 64, commi 7 e 8, della l.r. 40/2005.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.