Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)

Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I- Disposizioni generali
Art. 1- Oggetto e finalità
Art. 2- Accreditamento istituzionale
Art. 3- Requisiti per l’accreditamento ed indicatori
Art. 3 bis- Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento
Art. 3 ter - Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato
chudere cartella CAPO II- Strutture
Art. 4- Accreditamento delle strutture
Art. 5- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
Art. 6- Attività di controllo
Art. 6 bis - Decadenza delle strutture
chudere cartella CAPO III- Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona
Art. 7 - Accreditamento dei servizi
Art. 8- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
Art. 9- Attività di controllo
Art. 9 bis - Decadenza dei servizi
chudere cartella CAPO IV- Disposizioni finali e transitorie
Art. 10- Processi informativi e diffusione dei dati
Art. 11- Regolamento di attuazione
Art. 12- Termini per l’accreditamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati
Art. 13- Norma transitoria
Art. 14- Decorrenza dell’efficacia della legge

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 20 20 , n. 1, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.