Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1- Oggetto e finalità
Art. 2- Accreditamento istituzionale
Art. 3- Requisiti per l’accreditamento ed indicatori
Art. 3 bis- Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento
Art. 3 ter - Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato
Art. 4- Accreditamento delle strutture
Art. 5- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
Art. 6- Attività di controllo
Art. 6 bis - Decadenza delle strutture
Art. 7 - Accreditamento dei servizi
Art. 8- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
Art. 9- Attività di controllo
Art. 9 bis - Decadenza dei servizi
Art. 10- Processi informativi e diffusione dei dati
Art. 11- Regolamento di attuazione
Art. 12- Termini per l’accreditamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati
Art. 13- Norma transitoria
Art. 14- Decorrenza dell’efficacia della legge
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.