Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
CAPO III
- Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona
Art. 7
Accreditamento dei servizi (45)
1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, tramite il loro rappresentante legale, presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona al comune nel cui territorio hanno la sede operativa; l’istanza è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.
2. Gli operatori individuali presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare al comune presso il quale sono domiciliati; l’istanza, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.
3. Gli operatori individuali, previa verifica della regolarità formale dell’istanza, sono accreditati:
a) a far data dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
b) a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "Vita indipendente" ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l'assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.
5. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento, nonché di diffusione alle istituzioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di assistenza da parte degli operatori individuali.
Art. 8
- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
1. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, (8) effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (21).
2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione entro il medesimo termine, a pena di decadenza, (38) è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 9, comma 2. (9)
Art. 9
- Attività di controllo
1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall’accreditamento. (46)(10)
2. Ogni anno il comune controlla, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, il mantenimento dei requisiti prescritti e l’effettuazione della verifica di cui all’articolo 8, sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (22) (46) (10)
3. In caso di non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare al comune l’avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune, con provvedimento motivato, revoca l’accreditamento.
Art. 9 bis
Decadenza dei servizi (39)
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per i servizi già accreditati;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per gli altri servizi.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.