Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
CAPO II
- Strutture
Art. 4
- Accreditamento delle strutture(29)
1. L'accreditamento può essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
2. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso:
a) dell'autorizzazione al funzionamento;
b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Giunta regionale rilascia l’accreditamento previa verifica della regolarità formale dell’istanza medesima e ne dà comunicazione alla struttura e al comune dove essa è ubicata.
4. L’accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
4 bis. Qualora la Giunta regionale riscontri irregolarità relative all’autorizzazione, le segnala al comune competente, invitandolo ad effettuare le opportune verifiche. (43)
5. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell’accreditamento.
5 bis. Qualora la struttura sia nuovamente autorizzata a seguito del trasferimento in altra sede o di modifica della tipologia di servizio erogato, sebbene già accreditata, è tenuta a richiedere nuovo accreditamento con le modalità di cui al comma 2. (43)
6. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.
Art. 5
- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
1. Le strutture accreditate effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (18), finalizzata all’individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.
2. Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il medesimo termine, a pena di decadenza,(30) per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1 ter (31) (18).
Art. 6
- Attività di controllo (19)
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3. (32)
1. bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo. (33)
1. ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11. (33)
2. In caso di esito negativo dei controlli (34), la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni.
3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio ed alla struttura. (35)
Art. 6 bis
Decadenza delle strutture (37)
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) venga meno il provvedimento di autorizzazione;
b) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per le strutture già accreditate;
d) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per le altre strutture.
d bis) la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti a causa di inattività protrattasi per un anno. (44)
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.