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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 6 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola
1. La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole
praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto della presente legge.
2. La connessione dell’attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola.
3. La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia.
4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l’altro:
a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche;
b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001).
c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.