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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 30
- Norme transitorie
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”), è modificato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente, salvo espresso ritiro dell’istanza presentata da parte dell’imprenditore.
4. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1, fino a un massimo di tre anni successivi alla presentazione dell’ultima variazione o conferma della relazione agrituristica. Entro tale data gli imprenditori si adeguano ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 30/2003, come sostituiti dalla presente legge.
5. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma 2 bis e dell’articolo 18, comma 7, come modificati dalla presente legge, provvedono ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.