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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 28
- Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 28 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Archivio regionale delle aziende agrituristiche
1. Ai fini dell’aggiornamento dell’archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009, i dati relativi alle DIA ricevute.
2. L’archivio regionale delle aziende agrituristiche è tenuto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
3. L’accesso ai dati presenti nell’archivio è garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.