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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 sono soppresse le seguenti parole: “
e di complementarietà
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le
comunità locali, riferite al mondo rurale;
d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attività possono essere svolte anche al di fuori dell’ambito agrituristico.
”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.