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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 17
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 dopo la parola “
urbanistica
” sono aggiunte le seguenti: “
se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:
d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.