Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 16
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 16 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità
1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all’articolo 14.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.